Cassazione Civile, Ordinanza n. 14235/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con un'azienda sanitaria pubblica per il periodo 10 marzo 2006 - 28 febbraio 2014, formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva riformato il rigetto di primo grado, ritenendo che il contratto fosse stato stipulato senza i presupposti dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, che il lavoratore fosse stato inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ufficio e sottoposto al potere direttivo, gerarchico e di controllo dell'ente, e che al rapporto di fatto si applicasse l'art. 2126 c.c. quanto al trattamento retributivo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2094, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i fatti valorizzati dalla Corte territoriale non sarebbero stati decisivi e sarebbero compatibili anche con lavoro autonomo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che il lavoratore non avesse allegato e provato in modo sufficiente le modalità qualitative e quantitative della prestazione per la liquidazione delle differenze retributive. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando: l'omessa condanna dell'azienda alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale; e l'erroneo regolamento delle spese di lite, che avrebbe dovuto riflettere la sostanziale soccombenza dell'azienda e i parametri del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure dell'azienda mirassero, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione di fatto circa la subordinazione e la quantificazione della retribuzione, non consentita in sede di legittimità, essendo la Corte d'appello rimasta nei binari dei principi consolidati sull'accertamento del lavoro subordinato di fatto presso un ente pubblico e sull'applicazione dell'art. 2126 c.c. ai rapporti nulli ma eseguiti. Ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso incidentale perché l'omessa pronuncia sulle domande o sui motivi di appello avrebbe dovuto essere dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., mentre i motivi erano stati formulati come violazioni di legge; inoltre, la doglianza sulle spese era generica e non specificava gli importi o le voci tariffarie asseritamente violate, oltre a contrastare con il consolidato orientamento che non impone la liquidazione secondo i valori medi del d.m. n. 55/2014. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio per cui il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative presso la pubblica amministrazione richiede i presupposti di legge; la loro assenza è un elemento valorizzabile nell'accertamento della natura subordinata del rapporto.
È la norma evocata per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, da accertarsi attraverso gli indici sintomatici della subordinazione.
Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, anche se nullo perché non assistito da valido titolo o in violazione di norme imperative, è produttivo degli effetti retributivi per il periodo di effettiva esecuzione; il trattamento dovuto segue quello proprio del rapporto regolare.
Evocato solo indirettamente nei richiami sulla ripartizione e valutazione delle prove, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa un errore di sussunzione: la qualificazione del rapporto resta affidata all'accertamento di fatto sugli indici presuntivi.
Le presunzioni possono concorrere all'accertamento della subordinazione se valutate complessivamente insieme alle altre risultanze istruttorie.
La censura non è stata accolta perché tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio, non la regola di decisione sulle prove.
La Corte ribadisce che la valutazione delle prove del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione; le doglianze che mirano a rivalutare i fatti o non deducono correttamente la nullità sono inammissibili.
Il motivo sulle spese è inammissibile per difetto di specificità, poiché non indica in modo analitico il valore della controversia e le voci tariffarie contestate.
È la norma del procedimento camerale non partecipato nella quale è stata trattata la causa.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte osserva che il giudice d'appello non si è discostato dal criterio della soccombenza.
Richiamato nel motivo sulle spese, senza incidere sulla decisione di inammissibilità.
I valori medi non costituiscono un vincolo inderogabile; il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo, con motivazione se deroga ai parametri.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa con una pubblica amministrazione, la subordinazione va accertata attraverso una valutazione complessiva di indici fattuali, tra cui inserimento stabile nell'organizzazione, continuità della prestazione, osservanza dell'orario, assoggettamento a direttive, controllo e potere disciplinare; la qualificazione negoziale non è decisiva da sola.
- L'assenza dei presupposti legali per il ricorso a contratti parasubordinati nella pubblica amministrazione è un elemento rilevante, ma non esclusivo, nella verifica della natura subordinata del rapporto.
- Il rapporto di lavoro subordinato di fatto instaurato con un ente pubblico non economico, pur se nullo per violazione di norme imperative o per mancanza di valido atto costitutivo, rientra nell'ambito dell'art. 2126 c.c. e legittima il diritto del prestatore al trattamento retributivo per il tempo di effettiva esecuzione.
- Ai fini della liquidazione delle differenze retributive in un rapporto di fatto, il giudice può desumere l'orario e le modalità della prestazione dalle risultanze istruttorie; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
- La deduzione di omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.; se il motivo si limita a prospettare violazioni di legge o motivazione insufficiente, è inammissibile.
- Le censure sulle spese processuali sono inammissibili se non rispettano l'onere di specificità, indicando il valore della controversia e le singole voci tariffarie contestate; inoltre, dopo il d.m. n. 55/2014, non esiste un vincolo alla liquidazione secondo i valori medi, essendo sufficiente che il giudice si mantenga tra minimo e massimo tariffario.
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