Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP nei confronti di una società attiva nel commercio di rottami ferrosi, contestando costi ritenuti non deducibili e operazioni soggettivamente inesistenti realizzate, secondo l'Ufficio, mediante il fraudolento utilizzo del reverse charge e l'interposizione di società inesistenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando, per i costi documentali, il furto della documentazione e la difficoltà di ricostruzione dei documenti, nonché, per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'esistenza e operatività dei soggetti interposti. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 109, comma 5, TUIR, 2697 e 2724 n. 3 c.c., sostenendo che il furto dei documenti non esonerasse il contribuente dall'onere di provare i costi e di attivarsi per reperire copie presso i cedenti; 2) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo sui medesimi profili; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, censurando il riferimento a semilavorati non oggetto della contestazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori rilievi dell'accertamento, relativi ad altra ditta interposta e a due fatture di una società terza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il furto della documentazione non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare, in concreto, l'incolpevole impossibilità di produrre i documenti e di ricostruirli presso i fornitori/cedenti; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della CTR su alcuni specifici rilievi dell'accertamento e dell'appello. La censura sulla motivazione apparente è stata invece respinta perché la motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta intelligibile e sopra il minimo costituzionale.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata disattesa, perché la mancata indicazione analitica dei documenti non rendeva inammissibile l'intero ricorso; la verifica va fatta in relazione ai singoli motivi.
Nei ricorsi tributari il ricorrente non è onerato della produzione del fascicolo di parte se questo è già acquisito al fascicolo d'ufficio, salvo restituzione irrituale del fascicolo stesso.
art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo, con conseguenze sull'onere di produzione in cassazione.
È richiamato per ribadire che la deducibilità dei costi presuppone il rispetto delle regole di prova poste a carico del contribuente.
L'onere di provare i costi dedotti resta a carico del contribuente; la perdita dei documenti non trasferisce automaticamente tale onere sull'Ufficio.
La perdita incolpevole del documento consente il ricorso a prova testimoniale o presuntiva in deroga ai limiti ordinari, ma non esonera dalla prova né implica il trasferimento dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ritenuta ammissibile perché attinente alla violazione delle regole giuridiche sulla perdita dei documenti e non alla mera rivisitazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul fatto decisivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
La motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale di motivazione o presenta un ragionamento incomprensibile o meramente apparente.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
È nulla la sentenza che ometta di pronunciare su domande, eccezioni o specifici motivi devoluti al giudice di merito.
Massime di principio
- Il furto o lo smarrimento della documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione o alla detrazione; la perdita incolpevole del documento non trasferisce la prova all'Ufficio.
- Quando il documento è andato perduto incolpevolmente, il contribuente deve dimostrare anche di non poter ricostruire la documentazione presso i terzi che ne dispongano o ne abbiano copia; solo così può avvalersi di prove alternative, come testimonianze o presunzioni.
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di motivazione apparente ricorre solo se il ragionamento del giudice non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica o un passaggio argomentativo non decisivo.
- La sentenza è nulla per omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina uno specifico capo dell'accertamento o una censura ritualmente devoluta in appello.
- Nel processo tributario di cassazione, la mancata specificazione dei documenti richiamati nel ricorso non comporta automaticamente inammissibilità dell'intero ricorso, dovendosi valutare la sufficienza della localizzazione documentale in relazione ai singoli motivi.
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