Cassazione Civile, Ordinanza n. 08271/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per la riscossione di plurimi verbali di contestazione per violazioni del codice della strada. L'opponente deduceva la mancata o irregolare notifica degli atti presupposti e chiedeva di dichiarare la nullità della comunicazione preventiva per difetto di valido titolo. Il Giudice di pace aveva però declinato la competenza per valore in favore del Tribunale, ritenendo che il valore della pretesa superasse euro 5.000. Il Tribunale, riassunto il giudizio, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che non si trattasse di opposizione all'esecuzione ma di azione di accertamento negativo, e che, poiché il credito riguardava sanzioni amministrative da codice della strada, la competenza fosse del Giudice di pace per materia. Nel ricorso per regolamento di competenza si controverteva quindi sulla corretta qualificazione dell'azione proposta contro il preavviso di ipoteca e sul criterio di riparto della competenza tra Giudice di pace e Tribunale.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha cassato il provvedimento del Giudice di pace che aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di pace di Roma. Ha ritenuto che l'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, quando si deduca l'omessa notifica degli atti presupposti relativi a sanzioni del codice della strada, integri un'opposizione recuperatoria contro il credito sanzionatorio e non una autonoma azione ordinaria di accertamento negativo soggetta al criterio di competenza per valore. Le parti sono state rimesse davanti al Giudice di pace per la riassunzione del giudizio entro tre mesi. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
regolamento di competenza d'ufficio
consente al giudice davanti al quale pende la causa di chiedere alla Corte di cassazione la decisione sulla competenza quando sorga conflitto o dubbio sulla stessa.
è stato ritenuto possibile definire la questione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
richiamato dal giudice di pace a sostegno della tesi della competenza del Tribunale per materia in quanto atto di esecuzione forzata, ma tale assunto è stato disatteso.
il preavviso di iscrizione ipotecaria è ricondotto a una misura coercitiva alternativa all'esecuzione forzata, non a un atto esecutivo in senso stretto.
anch'esso è qualificato come misura coercitiva alternativa all'esecuzione forzata.
richiamato come rimedio esperibile quando si intendano far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
art. 204-bis D.lgs. n. 285/1992
è indicato come uno dei rimedi per l'opposizione avverso le sanzioni del codice della strada, nel caso di impugnazione recuperatoria degli atti presupposti non conosciuti tempestivamente.
richiamato quale disposizione sulla competenza e sul rito dell'opposizione in materia di sanzioni del codice della strada.
è evocato per affermare che la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative è del Giudice di pace, secondo un criterio per materia talvolta completato da un limite di valore astratto.
viene indicato come norma che attribuisce al Giudice di pace la competenza per le opposizioni in materia di sanzioni amministrative del codice della strada.
richiamato per escludere che il valore della causa coincida con il credito fatto valere dall'amministrazione ai fini della competenza.
richiamato, insieme all'art. 10 c.p.c., per delimitare il criterio del valore, che non assume rilievo nel caso di competenza per materia.
art. 201, comma 5, D.P.R. n. 285/1992
richiamato nel testo in relazione all'ipotesi di estinzione della pretesa sanzionatoria ove il verbale non sia stato notificato; il riferimento normativo appare nel corpo della motivazione come conseguenza del mancato perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per la riscossione di sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada non va automaticamente qualificato come atto di esecuzione forzata: la sua impugnazione può costituire un rimedio di accertamento negativo o un'opposizione recuperatoria, a seconda del contenuto sostanziale delle censure.
- Quando l'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria deduce l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti relativi a sanzioni del codice della strada, la domanda va ricondotta all'opposizione recuperatoria avverso il credito sanzionatorio e segue la competenza per materia del Giudice di pace.
- Nel riparto di competenza relativo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative da codice della strada, il criterio decisivo è la competenza per materia, eventualmente integrata da un limite di valore astratto previsto dalla disciplina speciale, e non il valore del credito iscritto a ruolo.
- La contestazione dei vizi attinenti alla formazione del titolo sanzionatorio e dei fatti costitutivi della pretesa deve essere fatta valere, ove non sia stata possibile un'impugnazione tempestiva per mancata notifica degli atti presupposti, mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale che per primo ha reso nota la pretesa al destinatario.
- L'opposizione che mira a far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo resta soggetta al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre i vizi originari del titolo e della pretesa sanzionatoria rientrano nell'opposizione recuperatoria.
- rami
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