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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07848/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una revisione di dichiarazioni doganali di importazione di lampade fluorescenti effettuate tra il 2007 e il 2008. L'ufficio doganale aveva emesso un primo atto di rettifica dopo indagini OLAF, rilevando che merci dichiarate di origine tunisina provenivano in realtà dalla Cina e che altre merci indicate come prodotte da una società cinese beneficiaria di un dazio agevolato erano state invece prodotte da terzi, con dazio più elevato. Dopo l'annullamento del primo atto per incompetenza dell'ufficio emittente, un diverso ufficio doganale emetteva un secondo atto di rettifica per recuperare i dazi asseritamente non versati. La società impugnava anche questo secondo atto; la CTP accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine di decadenza. La CTR invece accoglieva l'appello dell'Agenzia, qualificando il termine come di prescrizione, valorizzando pienamente gli accertamenti OLAF e ritenendo non provata la buona fede idonea a integrare l'esimente dell'art. 220 CDC. In cassazione la società deduceva: motivazione apparente della sentenza di merito; violazione delle regole sulla valutazione della prova per avere la CTR attribuito agli atti OLAF valore di prova legale; omesso esame di fatti decisivi relativi alla genericità del rapporto OLAF e ai certificati di origine; ulteriore motivazione apparente in tema di esimente ex art. 220 CDC, con richiamo alla buona fede e al decreto di archiviazione penale; omesso esame dei medesimi fatti decisivi. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che gli accertamenti OLAF non fossero di per sé insuperabili, che la provenienza cinese delle merci non coincidesse con il thema decidendum, e che sussistessero gli elementi per applicare l'esimente comunitaria contro il recupero a posteriori dei dazi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse intellegibile e rispettasse il minimo costituzionale; che la censura sulla prova OLAF fosse inammissibile per genericità e, comunque, infondata perché gli accertamenti OLAF possono costituire base probatoria degli avvisi di recupero dei dazi e spetta al contribuente fornire la prova contraria; che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non fosse configurabile perché i motivi si appuntavano su valutazioni istruttorie e non su un fatto storico decisivo omesso; che, quanto all'esimente dell'art. 220 CDC, la CTR avesse correttamente affermato che la buona fede non basta da sola, occorrendo cumulativamente tutti i presupposti previsti dalla norma, compreso un errore dell'autorità doganale non rilevabile dal debitore e imputabile a un comportamento attivo dell'autorità stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione si limita al minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto dei requisiti motivazionali del giudizio tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sui contenuti della motivazione.

  • art. 111, commi 6 e 7 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; il vizio emerge solo se la motivazione è mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione del libero convincimento non è censurabile come violazione di legge quando si traduce in contestazione della valutazione di merito delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di ragionamento presuntivo e valutazione delle prove indiziarie.

  • art. 9, par. 2, reg. CE n. 1073/1999

    Gli accertamenti OLAF hanno rilevanza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

  • art. 221 reg. n. 2913/1992

    Richiamato per il termine relativo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi; nel caso la CTR lo aveva letto come prescrizione.

  • art. 84 d.P.R. n. 43/1973

    Richiamato insieme all'art. 221 CDC sul termine per il recupero dei dazi.

  • art. 220, par. 2, lett. b) CDC

    L'esenzione dal recupero a posteriori richiede cumulativamente errore dell'autorità non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali; la buona fede, da sola, non basta.

  • art. 26 reg. n. 2913/1992 (CDC)

    Il recupero a posteriori dei dazi non richiede l'annullamento del documento da parte dell'autorità del paese emittente; sono sufficienti le risultanze delle indagini comunitarie.

  • art. 94, par. 5, reg. n. 2454/1993 (DAC)

    Concorre a fondare il recupero dei dazi sulla base delle indagini comunitarie, senza necessità di annullamento del certificato da parte dell'autorità estera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la motivazione è censurabile per nullità solo quando sia mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è più consentito dedurre la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione al di fuori dei limiti del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c.
  • Le censure che contestano la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio non possono essere veicolate come violazione dell'art. 116 c.p.c., ma, se del caso, devono confrontarsi con il paradigma dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; in difetto, sono inammissibili o infondate.
  • Negli accertamenti doganali fondati su indagini OLAF, tali risultanze possono costituire base probatoria idonea anche da sole a sorreggere l'avviso di recupero dei dazi, spettando all'importatore l'onere di offrire prova contraria specifica e puntuale.
  • Il recupero a posteriori dei dazi non è subordinato all'annullamento del certificato o del documento da parte dell'autorità estera emittente, potendo fondarsi sulle risultanze delle indagini degli organi comunitari competenti.
  • L'esimente prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b) CDC opera solo se ricorrono cumulativamente tutti i presupposti normativi; la buona fede dell'importatore, da sola, non esclude il recupero, occorrendo anche un errore dell'autorità doganale non ragionevolmente rilevabile e imputabile a un comportamento attivo dell'autorità stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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