Cassazione Civile, Ordinanza n. 37353/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (emittente)
La controversia
Un autore, anche in proprio e quale legale rappresentante della società titolare dei diritti sul format, agiva per ottenere il risarcimento dei danni lamentando che un programma televisivo successivo avesse copiato pedissequamente un proprio format (dedotto come versione evoluta di precedenti elaborazioni). Sosteneva inoltre che la condotta integrasse concorrenza sleale e, nei confronti dell'emittente, responsabilità precontrattuale per avere avviato e poi interrotto trattative sul format per poi mandare in onda un programma asseritamente sovrapponibile. La Corte d'appello aveva già escluso la tutelabilità del format per insufficiente compiutezza creativa, la sussistenza del plagio, la configurabilità della concorrenza sleale e la responsabilità ex art. 1337 c.c. per difetto di trattative vere e proprie. In Cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: nullità della sentenza per incomprensione del fatto e motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore vizio motivazionale sulla pedissequa copiatura del format; violazione della disciplina sul diritto d'autore quanto alla tutelabilità del format; violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. per la concorrenza sleale e il mancato ingresso della prova testimoniale; violazione dell'art. 1337 c.c. per la motivazione ritenuta generica sullo stadio embrionale delle trattative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata considerata tutt'altro che apparente; i motivi sul diritto d'autore, sulla concorrenza sleale, sulle prove testimoniali e sulla responsabilità precontrattuale sono stati giudicati meramente assertivi, di merito o privi di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.
La censura di nullità della sentenza non può essere usata per contestare surrettiziamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
L'omesso esame di un fatto decisivo va dedotto indicando specificamente fatto storico, dato da cui risulta, momento di discussione processuale e decisività; non basta una diversa lettura delle prove.
La tutela del diritto d'autore presuppone che l'opera presenti una forma espressiva sufficientemente concreta e creativa; il semplice schema ideale non è di per sé sufficiente.
La concorrenza sleale richiede la sussistenza dei presupposti soggettivi e di un rapporto concorrenziale o di interposizione rilevante, da allegare e provare specificamente.
La responsabilità precontrattuale presuppone vere trattative e una loro violazione secondo correttezza e buona fede; meri contatti embrionali non bastano.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo specifico i fatti e i documenti su cui si fonda la censura, altrimenti difetta di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti e i documenti rilevanti devono essere specificamente indicati e localizzati nel ricorso per consentire il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non lo è se il giudice indica, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a base del rigetto.
- Per la tutela autoriale di un format televisivo non basta l'idea di base: occorre una struttura espressiva sufficientemente definita, con elementi formali concreti e un minimo di elaborazione creativa.
- La concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. richiede allegazioni specifiche circa il rapporto concorrenziale e l'eventuale interposizione di terzi; non è sufficiente un'affermazione generica di imitazione o scorrettezza.
- La responsabilità precontrattuale presuppone trattative effettive e un affidamento qualificato; contatti informali o esplorativi non bastano a integrare la violazione dell'art. 1337 c.c.
- Quando si deduce la mancata ammissione di prove, il ricorrente deve indicare specificamente i capitoli di prova, la loro decisività e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione impugnata.
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