Cassazione Civile, Ordinanza n. 03474/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che liquidava il compenso spettante a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla luce del "visto PM" risultante dal registro informatico. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non provasse l’effettiva comunicazione nelle forme di rito; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio civili circa l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee e che non potesse gravare sul P.M. la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme a diritto, sia pure con motivazione parzialmente correggibile: il decreto di liquidazione dei compensi in materia di spese di giustizia è impugnabile con opposizione soggetta al rito sommario e, quindi, al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione/notificazione, si applica comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché l’opposizione risultava comunque tardiva anche rispetto a tale termine lungo, la declaratoria di inammissibilità era corretta. La Corte ha inoltre escluso la regolazione delle spese per la mancata costituzione dell’intimato e per la natura di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del ricorrente, nonché l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ... è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170"
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è lo strumento impugnatorio previsto dalla disciplina delle spese di giustizia.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ... va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero"
Il decreto deve essere comunicato anche al pubblico ministero, quale soggetto legittimato all’opposizione.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia 'sono regolate dal rito sommario'"
L’opposizione in materia di spese di giustizia segue il rito sommario di cognizione.
Il decreto di liquidazione viene equiparato, per quanto attiene al regime impugnatorio, all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nel rito sommario.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione anche per l’opposizione al decreto di liquidazione.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
È invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.
È invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla conoscenza/communicazione dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, resta ferma l’applicazione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione, non è sufficiente contestare in astratto la ritualità della comunicazione: se l’impugnazione risulta comunque tardiva anche rispetto al termine lungo, la declaratoria di inammissibilità è corretta.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si pone in linea con il diritto vivente e con i precedenti consolidati della Corte.
- La natura di organo pubblico proponente dell’impugnazione può giustificare la non regolazione delle spese di cassazione, specie in assenza di costituzione della controparte intimata.
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