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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25726/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per riprese IRPEF, IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato il gravame dell'Ufficio ritenendo non provata la valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l'atto al posto del Direttore dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel considerare illegittimo l'avviso nonostante la produzione in appello dello stralcio della delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore; inoltre ha sostenuto che la mancanza di firma autografa sull'indicazione stampigliata del Direttore Provinciale non comportasse di per sé nullità dell'atto, potendo la firma essere sostituita da indicazione a mezzo stampa e risultando comunque l'atto riferibile all'Ufficio per numero di protocollo e logo.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di funzioni, con efficacia interna e senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la qualifica. Ha inoltre rilevato che l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, potendo la sua provenienza dall'organo competente desumersi dal contesto dell'atto. Nel caso concreto, la produzione in appello dello stralcio della delega di firma non era stata validamente contestata se non per asserita tardività, sicché la CTR aveva errato nel negarne la prova sulla base del mancato reperimento della firma autografa e della dicitura "firmato in originale". La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere apposta dal funzionario delegato mediante delega di firma; la validità dell'atto non dipende, in sé, dalla firma autografa del Direttore se la provenienza dall'Ufficio è comunque desumibile e la delega è provata.

  • art. 2697 c.c.

    La CTR ha errato nel ripartire l'onere probatorio ritenendo non provata la delega nonostante la sua produzione in appello; il contribuente si era limitato a eccepirne la tardività, senza contestarne specificamente l'esistenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per erronea applicazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e sull'onere della prova.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    In appello è consentita la produzione di nuovi documenti nel processo tributario; pertanto la documentazione relativa alla delega poteva essere prodotta anche nel grado di gravame.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

    La firma autografa può essere sostituita da indicazione a mezzo stampa; la Corte lo richiama come ulteriore argomento a sostegno della non invalidità dell'atto per mancanza di firma autografa sul frontespizio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per la specificità del motivo di ricorso, con riproduzione dello stralcio della delega nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La delega conferita a un funzionario per la sottoscrizione di un avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: produce un mero decentramento interno e non richiede, di regola, l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica.
  • L'avviso di accertamento non è nullo per la sola mancanza di firma autografa del titolare dell'Ufficio se dagli elementi del procedimento e dal contenuto dell'atto è comunque desumibile la sua riferibilità all'Amministrazione competente.
  • Nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi in appello è consentita; la parte che contesti la documentazione prodotta deve far valere specifiche doglianze sulla sua inesistenza o inefficacia, non potendo limitarsi a una mera eccezione di tardività quando la produzione è processualmente ammissibile.
  • Quando il giudice di merito esclude la validità di un atto per difetto di prova della delega, deve verificare correttamente la documentazione prodotta e non può fondare la decisione su mere carenze formali prive di incidenza sulla riferibilità dell'atto all'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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