Cassazione Civile, Ordinanza n. 16543/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego e dalla successiva revoca delle agevolazioni sulle accise del gasolio per autotrazione previste per gli esercenti l'autotrasporto. La società aveva impugnato i provvedimenti amministrativi sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che l'Amministrazione avesse richiesto integrazioni documentali a distanza di anni dal consolidamento del beneficio, con termini asseritamente illegittimi, e che non fosse stata informata tempestivamente di eventuali irregolarità delle domande presentate negli anni 2013-2018. Con il primo motivo denunciava violazione di norme speciali sulle accise e sul procedimento di controllo delle dichiarazioni, oltre a vizio motivazionale, contestando la legittimità della revoca del silenzio-assenso e della richiesta documentale. Con il secondo motivo lamentava violazione della disciplina sulle accise e del regolamento attuativo, nonché omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, assumendo che la mancanza di autorizzazione a un deposito ad uso privato non determinasse decadenza dal beneficio e che la società disponesse comunque di requisiti ulteriori. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi perché connessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure nella parte in cui erano cumulati vizi di violazione di legge e vizi motivazionali senza chiara distinzione, e comunque ha ritenuto infondate le dedotte violazioni di legge. Ha affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione quando essi siano contestati; nel caso concreto la società non aveva prodotto, neppure in giudizio, la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di un deposito ad uso privato autorizzato o la tracciabilità dei rifornimenti da depositi di terzi con indicazione dei quantitativi agevolabili. La CTR, pertanto, aveva correttamente ritenuto legittima la revoca del beneficio e aveva escluso l'illegittimità dell'operato amministrativo. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 8, comma 10, lett. e), L. 23 dicembre 1998, n. 488
agevolazioni accise sul gasolio per autotrazione
individua il beneficio fiscale oggetto del contenzioso.
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 24-ter
norma richiamata dalla ricorrente come base del regime agevolativo e del procedimento di controllo.
d.P.R. n. 445 del 2000, artt. 71, 75 e 76
le dichiarazioni sostitutive sono soggette a controlli; in caso di non veridicità il dichiarante decade dai benefici conseguenti.
d.P.R. n. 277 del 2000, artt. 2, 3 e 4
disciplina modalità di richiesta, documentazione, controlli, integrazione e diniego dell'agevolazione; l'istanza si intende accolta se l'ufficio non provvede nei termini, ma il provvedimento di assenso illegittimamente formato può essere annullato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve essere specifico e che il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura di omesso esame.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito della documentazione su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare, in un unico motivo, censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza una chiara separazione dei profili dedotti, perché ciò impedisce alla Corte un controllo di legittimità puntuale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili come vizio motivazionale le mere insufficienze o contraddittorietà della motivazione, né il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato.
- In materia di agevolazioni tributarie, il contribuente che invoca il beneficio deve provare i presupposti costitutivi dell'agevolazione quando l'Amministrazione li contesti.
- Quando l'agevolazione dipende da specifiche condizioni documentali o strutturali del rapporto fiscale, la mancata prova della disponibilità del bene o dell'impianto richiesto dalla disciplina agevolativa consente il diniego o la revoca del beneficio.
- La revoca di un'agevolazione fiscale è legittima se la dichiarazione del beneficiario risulta non veritiera e la parte interessata non fornisce, nemmeno in giudizio, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
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