Cassazione Civile, Ordinanza n. 30372/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel settore tessile, l'Ufficio aveva emesso nei confronti della socia unica un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, presumendo la distribuzione alla medesima del 100% degli utili extracontabili accertati in capo alla società, qualificata come società a ristretta base. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi, ma dal testo non emergono i contenuti specifici di tali censure, perché la decisione si è arrestata su una definizione agevolata del giudizio: l'Amministrazione ha comunicato la regolarità dell'istanza di definizione ex art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 e l'assenza di istanze di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dando atto della regolarità della definizione agevolata presentata dalla contribuente e dell'assenza di domanda di trattazione nei termini. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento presuntivo della distribuzione degli utili ai soci in presenza di società a ristretta base.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
richiamato per la definizione agevolata del giudizio, risultata regolare secondo la comunicazione dell'Amministrazione finanziaria.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa l'applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata del giudizio che risulti regolare e nessuna parte chieda la trattazione entro il termine previsto, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere non trova applicazione il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- L'accertamento presuntivo degli utili in capo al socio può essere fondato, in presenza dei presupposti, sulla regola della distribuzione degli utili da società a ristretta base; tuttavia, nel caso di specie la decisione di legittimità non è entrata nel merito della censura per l'intervenuta definizione agevolata.
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