Cassazione Civile, Ordinanza n. 37256/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due risparmiatori avevano affidato il proprio patrimonio a un promotore finanziario collegato a una banca, assumendo che gli investimenti dovessero essere conservativi e non speculativi. Il promotore, secondo quanto allegato e poi accertato in sede civile sulla base anche di elementi penali, avrebbe invece occultato il reale andamento negativo delle gestioni, fatto sottoscrivere modulistica in bianco, falsificato o alterato documentazione e rendicontazioni, e comunicato risultati artefatti. Dopo una prima sentenza di cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva ritenuto provata la condotta illecita ma anche la prova contraria della banca e del promotore sul nesso causale, escludendo il danno patrimoniale e riconoscendo solo un danno morale ridotto per concorso colposo degli investitori. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio, i risparmiatori hanno dedotto: 1) l'illegittimità dell'ammissione, nel giudizio di rinvio, di nuova documentazione prodotta dalla banca; 2) la violazione delle regole sul nesso causale e sulla prova del danno patrimoniale, lamentando che la Corte territoriale avesse impropriamente ricercato una prova contraria invece di liquidare il danno; 3) l'erronea qualificazione della vicenda come gestione fisiologica e non come gestione surrettizia e abusiva; 4) l'omesso esame di prove penali e testimoniali relative alla falsificazione del profilo di rischio e dei documenti; 5) l'illegittima riduzione del danno non patrimoniale per concorso colposo dei clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale della banca nel giudizio di rinvio, perché la precedente sentenza rescindente aveva reimpostato i termini giuridici della controversia introducendo una presunzione di nesso causale superabile con prova contraria. Ha quindi confermato che la Corte d'appello aveva correttamente verificato se banca e promotore avessero dimostrato: il rispetto del profilo di rischio dei clienti, l'irrilevanza causale della condotta illecita rispetto alle perdite, e la circostanza che gli investitori non avrebbero comunque disinvestito se informati correttamente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili perché diretti a rimettere in discussione accertamenti di fatto o questioni coperte da giudicato interno. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base della responsabilità della banca preponente per il fatto del promotore finanziario e dei doveri di comportamento del promotore
artt. 107 e 108 Regolamento Promotori / Intermediari
richiamati come norme sui doveri di correttezza, diligenza e comportamento del promotore/intermediario
ha disciplinato il giudizio di rinvio riassunto dopo la cassazione della prima sentenza
il giudizio di rinvio è stato qualificato come sostanzialmente chiuso, salvo apertura a nuovi temi di prova quando la cassazione reimposti i termini giuridici della controversia
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si sia attenuto al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione
la precedente impugnazione in appello era stata dichiarata inammissibile con ordinanza
richiamato per il successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello
norma del ricorso per cassazione invocata per articolare i motivi di impugnazione
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al fatto notorio della crisi finanziaria 2007-2009
richiamato come parametro di diligenza professionale del promotore/intermediario
richiamato tra le norme sulla responsabilità da inadempimento
richiamato per la risarcibilità del danno-conseguenza
richiamato sia per il concorso colposo dei creditori sia per la riduzione del danno morale
richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano
richiamato quale base del risarcimento del danno non patrimoniale
richiamato come norma sulla diligenza del mandatario, evocata in chiave analogica o di principio
richiamato in relazione alla mancata contestazione degli estratti/rendiconti e al concorso colposo dei clienti
richiamato sul nesso causale
richiamato sul concorso di cause e sulla causalità
richiamato per il riparto dell'onere della prova, soprattutto sulla prova contraria al nesso causale presunto
richiamato dai ricorrenti in relazione al mancato esame di documenti e al disconoscimento
richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova documentale e alla sua efficacia
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata
richiamato per le presunzioni semplici
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la regola dell'istruzione sostanzialmente chiusa cede quando la sentenza rescindente abbia inciso sulla qualificazione giuridica della fattispecie e abbia reimpostato il riparto degli oneri probatori, rendendo necessario l'esame di fatti o prove prima non rilevanti.
- In tema di responsabilità della banca preponente per il fatto del promotore finanziario, l'accertamento della condotta dolosa del promotore che occulti il reale andamento negativo degli investimenti può fondare una presunzione del nesso causale tra illecito e perdita del capitale investito, salva prova contraria a carico del promotore o della banca.
- La prova contraria può riguardare, alternativamente, il rispetto del profilo di rischio del cliente, l'insussistenza del nesso tra illecito e perdita perché il danno si sarebbe comunque verificato, oppure la circostanza che il cliente non avrebbe disinvestito anche se correttamente informato.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto l'apparente violazione di legge, miri in realtà a un nuovo scrutinio del fatto e delle prove, specie quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento motivato e non censurabile nei limiti del vizio motivazionale.
- Le contestazioni relative alla selezione e valutazione del materiale probatorio non sono deducibili in cassazione come violazione di legge, se non si dimostra in modo specifico il contrasto tra la regola astratta applicata e la decisione impugnata.
- Il concorso colposo del danneggiato nella produzione o nell'aggravamento del pregiudizio può incidere anche sulla misura del danno non patrimoniale, quando risulti una condotta negligente di mancata verifica a fronte di rendicontazioni periodicamente trasmesse.
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