Cassazione Civile, Ordinanza n. 21964/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione ai dipendenti per il periodo ottobre 2009-dicembre 2011, preceduto da verbale ispettivo del 28.10.2014 e notificato il 27.8.2015. La società ha opposto l'avviso, sostenendo in cassazione: (1) la nullità della notifica del verbale ispettivo per violazione degli artt. 8 e 14 della L. n. 890/1982, perché l'avviso di ricevimento era stato restituito per irreperibilità temporanea e non erano state rispettate le formalità della notificazione postale; (2) la nullità della notifica per violazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 13 d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla L. n. 183/2010, della circolare INPS n. 75/2011 e dell'art. 14 L. n. 689/1981, per mancato invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD); (3) la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 e l'omesso esame di un fatto decisivo, per il superamento del termine di 90 giorni per la notifica del verbale ispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la notifica degli atti impositivi o previdenziali può avvenire direttamente a mezzo posta e, in tal caso, si applicano le regole del servizio postale ordinario; non occorrono relata di notifica né annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento circa il consegnatario, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume validamente consegnato. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente verificato la ritualità della notifica e il perfezionamento della compiuta giacenza, implicitamente ravvisando anche l'invio della CAD. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito, che aveva già ritenuto tardiva la corrispondente eccezione in primo grado. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'INPS; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica; la Corte lo ritiene non violato alla luce della disciplina della notificazione postale diretta
la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi/previdenziali è valida secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità di relata o di annotazioni specifiche
invocato dalla ricorrente; non ritenuto applicabile in presenza di notifica diretta a mezzo posta
richiamato in relazione alle notifiche degli atti ispettivi; non comporta l'invalidità lamentata
citato come norma modificativa dell'art. 13 d.lgs. n. 124/2004, senza incidere sull'esito
circolare INPS n. 75/2011
richiamata dalla ricorrente come supporto interpretativo, ma non decisiva
richiamato per il termine di 90 giorni e per le formalità di notifica del verbale ispettivo; il motivo sul termine è stato però dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la statuizione di merito
indicato dalla Corte come alternativa generale di notifica degli atti impositivi, insieme alla notifica diretta a mezzo posta
la ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario comporta presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi di violazione di legge dedotti
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 3073/17
richiamata come precedente in tema di notifica diretta di atti tributari, applicabile in via analogica
Massime di principio
- La notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi o previdenziali è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non richiede, di per sé, relata di notifica né specifiche annotazioni sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha ricevuto il plico.
- Quando l'atto perviene all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; il destinatario può superarla solo dimostrando di essere stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- In tema di notifica per compiuta giacenza, la censura è infondata se il giudice di merito ha accertato la ritualità del procedimento notificatorio e, implicitamente o esplicitamente, l'invio della comunicazione di avvenuto deposito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente se la questione era già stata dichiarata tardiva nei gradi di merito.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
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