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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21095/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra operatori del settore vinicolo su marchi tridimensionali apposti su bottiglie. Un imprenditore aveva registrato due marchi comunitari tridimensionali relativi a bottiglie caratterizzate dalla forma del contenitore, dalla lettera B e da una fiammella verticale, ma soprattutto dal peculiare rivestimento/specchiatura in colore oro e rosa. La società agricola ricorrente commercializzava bottiglie analoghe, pure specchiate in oro e rosa, con etichetta verticale nera recante la lettera epsilon e le diciture sweet/pink. In primo grado era stata rigettata la domanda di accertamento negativo della contraffazione proposta dal titolare dei marchi, e in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che l’elemento maggiormente percepibile dal consumatore medio fosse il colore specchiato, mentre le differenze ulteriori erano secondarie e non idonee a escludere il rischio di confusione. La società agricola ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c., omesso esame di documenti e motivazione apparente, sostenendo che il giudizio comparativo sarebbe stato effettuato tra i prodotti anziché tra i prodotti e i marchi registrati, e lamentando anche lo smarrimento dei reperti; 2) violazione delle norme in tema di marchi e del d.lgs. n. 30/2005, deducendo che la Corte d’appello avrebbe male applicato il criterio di comparazione, trascurando le differenze essenziali e la preesistente facoltà di uso della lettera epsilon; 3) violazione di norme in tema di prova e degli artt. 2043 e 2598 c.c., per non avere considerato le istanze istruttorie e la domanda di risarcimento per denigrazione; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. in punto di spese, per asserita mancata corrispondenza tra decisione sulle spese e reale soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio di motivazione e sulla mancata considerazione dei motivi di gravame perché la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato le questioni e motivato sul rigetto; ha inoltre reputato nuova e quindi non scrutinabile la doglianza relativa allo smarrimento dei reperti. È stato poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la qualificazione del marchio come debole incide solo sull’intensità della tutela e non sulla registrabilità, e perché il giudice di merito aveva applicato correttamente il criterio del consumatore medio, valorizzando l’impatto visivo complessivo e il fatto che gli elementi differenziali erano secondari. Inammissibile anche il terzo motivo, poiché l’omessa ammissione della prova è censurabile solo se priva la motivazione di un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a sovvertire con certezza il quadro probatorio, condizione non dimostrata dalla ricorrente. Infine, il quarto motivo è stato ritenuto generico e privo di specifica censura sulla statuizione sulle spese, basata sulla soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza sul suo preteso mal governo perché le censure erano inammissibili o nuove.

  • art. 100 c.p.c.

    Menziomato tra le norme processuali denunciate, senza che la Corte ravvisasse un vizio specifico scrutinabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia, ma la Corte ha osservato che la corte territoriale aveva esaminato i motivi e motivato il rigetto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per presunta motivazione apparente, ma la Cassazione ha escluso il vizio poiché la motivazione di merito era presente e intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Menziomato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato una carenza motivazionale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nella censura relativa alla disciplina dei marchi e alla libertà di iniziativa economica, ma non accolto.

  • art. 9 d.lgs. n. 30/2005

    Citato nel motivo relativo ai marchi; la Corte ha ritenuto corretto l’approccio del giudice di merito alla comparazione dei segni.

  • art. 13 d.lgs. n. 30/2005

    Citato tra le norme sui marchi; la decisione conferma la valutazione di confondibilità compiuta in appello.

  • art. 20 d.lgs. n. 30/2005

    Richiamato per l’estensione della tutela del marchio; la Cassazione ha ritenuto corretta la conclusione sulla confondibilità.

  • art. 7 MUE

    Citato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha condotto ad accoglimento.

  • art. 9 MUE

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha reputato infondata la critica al giudizio di interferenza.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per denigrazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato per l’illecito concorrenziale da denigrazione; la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità della censura.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato contro la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un segno come marchio debole non ne incide sulla registrabilità, ma solo sull’intensità della tutela: per escludere la confondibilità possono bastare anche modifiche o aggiunte lievi, purché idonee a evitare l’imitazione sostanziale.
  • Nel giudizio di contraffazione o interferenza tra marchi, la comparazione va compiuta secondo l’impressione complessiva che il segno suscita nel consumatore medio del settore di riferimento, non secondo un’analisi atomistica dei singoli elementi.
  • Ai fini della valutazione del rischio di confusione rileva la percezione del destinatario medio dei prodotti, mediamente attento e informato, che conserva un ricordo imperfetto del segno e non ha i due prodotti contestualmente davanti a sé.
  • La censura in cassazione per omessa ammissione di prove è ammissibile solo se la prova dedotta sarebbe stata decisiva in modo tale da sovvertire con certezza l’esito della causa; non è sufficiente una mera ipotesi di diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Le doglianze nuove, non risultanti dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili in sede di legittimità, così come le censure generiche sulla liquidazione delle spese prive di specifica critica alla ratio della statuizione.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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