Cassazione Civile, Ordinanza n. 30287/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali nei confronti di una società e di una persona fisica, sulla base di una scrittura privata di incarico del 2007. Gli ingiunti avevano proposto opposizione chiedendo, tra l'altro, la riduzione ad equità del compenso pattuito, ritenuto manifestamente sproporzionato e integrante un patto di quota lite. Il tribunale, dopo una prima declaratoria di inammissibilità poi cassata, aveva nuovamente respinto l'opposizione affermando che, essendo il compenso liberamente pattuito, il giudice non poteva sindacarne la congruità. Con il ricorso per cassazione si deduceva: 1) violazione dell'art. 2233 c.c., perché il tribunale avrebbe erroneamente escluso ogni controllo sulla congruità del compenso, che invece, trattandosi di patto di quota lite, andava verificato e, se iniquo, privato di effetti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa regolazione delle spese del precedente giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, poiché il compenso era parametrato al risultato e al valore dei beni oggetto dell'incarico, il giudice di merito non poteva sottrarsi alla verifica concreta dell'eventuale sproporzione e dell'iniquità del patto di quota lite, valutandone la meritevolezza e la proporzionalità rispetto all'opera prestata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la nuova decisione sul merito impone una nuova liquidazione delle spese. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
nella formulazione originaria vietava i patti di quota lite; dopo la riforma del 2006 ha consentito la pattuizione scritta dei compensi, ma resta fermo il controllo giudiziale sull'eventuale iniquità o sproporzione del compenso pattuito nel periodo intermedio considerato.
ha abrogato le disposizioni che prevedevano il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
ha convertito il D.L. n. 223 del 2006, confermando la liberalizzazione dei compensi professionali parametrati al risultato.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 4
ha reintrodotto il divieto dei patti con cui l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
richiamato quale norma processuale sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla censura sulle spese del precedente giudizio di legittimità.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la decisione in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando il compenso dell'avvocato è pattuito in relazione al risultato o al valore del bene oggetto dell'incarico, il giudice deve verificare in concreto se la pattuizione integri un patto di quota lite e se il corrispettivo sia ragionevole e proporzionato rispetto all'opera svolta e al rischio assunto.
- La liceità astratta del patto di quota lite nel periodo in cui era consentito non esclude il controllo giudiziale sulla sua meritevolezza: il giudice deve accertare l'eventuale squilibrio significativo dell'assetto sinallagmatico e la giustificazione degli spostamenti patrimoniali.
- Se il compenso pattuito risulta manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione professionale, il giudice non può limitarsi a prenderne atto come vincolante, ma deve verificare la possibile nullità o comunque l'inefficacia della clausola sotto il profilo della sua iniquità.
- La questione delle spese del giudizio di legittimità diventa assorbita quando la decisione sul merito viene cassata con rinvio e il giudice di rinvio dovrà provvedere a una nuova regolazione delle spese in base all'esito finale della lite.
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