Cassazione Penale, Sentenza n. 18197/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione proposti da Wally Bonvicini e Barbara Oleari impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7/3/2023. Bonvicini deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 366, 388, 416 c.p. e della L. 16/3/2006 n.146, vizio di motivazione sulla sussistenza dell'associazione per delinquere (capo A) e sull'aggravante di transnazionalità, nonché carenza motivazionale e mancato esame dei motivi rispetto al reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. 10/3/2000 n.74) e ai reati di calunnia (art. 368 c.p.) contestati nei capi C), E), F) e altri. Denuncia inoltre errata valutazione dell'uso di trust e del ruolo di trustee, e contestata interpretazione delle "Istruzioni Operative prot. n. 2010/721". Oleari contesta la violazione di norme in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dei reati (associazione per delinquere e concorso in calunnia), sostenendo di aver avuto un ruolo di mera dipendente/segretaria, priva della "affectio societatis" e del dolo, e lamenta contraddittorietà e carenza motivazionale della sentenza di appello nel riconoscere la sua responsabilità.
La decisione
Per Bonvicini: la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero in gran parte generiche e non avessero compiuto un effettivo confronto con la motivazione di merito, che risultava dettagliata e supportata da ampia prova documentale, dichiarativa e intercettiva. Conseguentemente la dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali per la ricorrente e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori). Per Oleari: la Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto insufficientemente provato il suo contributo personale, la consapevolezza e la partecipazione all'associazione e ai reati-fine; ha quindi annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti per i capi C), E), K), L) perché estinti per prescrizione (annullamento senza rinvio) e ha annullato con rinvio la condanna relativa al capo A) (associazione per delinquere), disponendo nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d'appello di Bologna. In sintesi: ricorso di Bonvicini dichiarato inammissibile (respinto); ricorso di Oleari parzialmente accolto con annullamenti per prescrizione e rinvio per nuovo giudizio sul capo associativo.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione probatoria e la motivazione della Corte di appello; la Corte di cassazione ha ritenuto che le obiezioni fossero generiche e non abbiano scalfito la motivazione di merito
Richiamato dalla ricorrente per questioni di vizio di motivazione e applicazione della norma, ma la Cassazione ha ritenuto le censure insufficienti
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte d'appello ha ritenuto provata la sussistenza dell'associazione (capo A) sulla base di ampia prova documentale, e la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure generiche della Bonvicini
Normativa richiamata nei motivi di Bonvicini (probabilmente in tema di criminalità organizzata), contestata nella valutazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse fondata o non proposta efficacemente in gravame
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha ritenuto provata l'idoneità delle condotte a creare pericolo per l'interesse erariale e ha confermato la fondatezza della valutazione di merito, respingendo le censure generiche
Norma sulla calunnia; la Corte d'appello aveva riconosciuto il dolo sulla base di elementi dichiarativi, documentali e intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto le doglianze di buona fede della Bonvicini generiche e il convincimento motivato e non congetturale
art. 20 L. 23 febbraio 1999, n. 44
Strumento utilizzato nell'attività dell'associazione (denunce per accedere a sospensioni o fondi); la Corte ha ritenuto che la ripetuta presentazione e il meccanismo descritto integrassero elementi del disegno criminoso
Richiamato in relazione alla applicazione della pena proposta nei confronti di Sante Scian dalla Corte d'appello; citato nel quadro di quanto deciso in merito alle pene di altri imputati
Applicato per consequenzialità alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Bonvicini, determinando l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa della parte nella proposizione dell'impugnazione in relazione agli effetti dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere l'onere previsto
Massime di principio
- Censure generiche che non indicano punti specifici di errore nella motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili: nel ricorso per cassazione è necessario un confronto puntuale e circostanziato con la motivazione impugnata.
- Per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) la prova deve emergere da un complesso di elementi (documenti, dichiarazioni, intercettazioni) che dimostrino struttura, ruoli e finalità illecite; la semplice struttura societaria lecita non esclude che, nel loro uso, emergano condotte associative illecite.
- L'utilizzo ripetuto di strumenti leciti (trust, cessioni societarie, costituzione di società estere) può integrare condotte penalmente rilevanti se emerge che la loro funzione è essenzialmente quella di sottrarre beni ai creditori o all'Erario; la valutazione va fatta sul complesso delle operazioni e non sul singolo atto isolato.
- La buona fede dell'autore di una denuncia non può essere dedotta solo dal fatto che alcune iniziative siano state archiviate: la prova del dolo di calunnia si fonda su un quadro probatorio complessivo (contraddizioni, intercettazioni, meccanismi reiterati di condotta).
- Il ruolo di mera esecutrice o dipendente (es. segretaria) può non essere sufficiente a provare l'adesione all'associazione o la partecipazione intenzionale ai reati: per la condanna è richiesta dimostrazione del contributo personale e della volontà di concorrere al progetto criminoso.
- La prescrizione può estinguere singoli reati anche se la sentenza di merito resta valida per altri capi; in caso di annullamento per motivi di insufficienza probatoria su specifici ruoli, il giudice di legittimità può disporre annullamento con rinvio per nuovo giudizio su altre posizioni non prescritte.
- In sede di cassazione la valutazione degli elementi di fatto è limitata: i giudici di legittimità verificano la legittimità dell'iter motivazionale e la corretta applicazione delle norme, non sostituiscono il loro sindacato al giudizio di merito quando questo sia ben motivato.
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