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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18184/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 20/09/2023: la difesa di B.M. ha dedotto (i) vizio relativo al calcolo della pena e difetto di motivazione in violazione dell'art. 129 c.p.p. e (ii) errata determinazione della confisca relativa al profitto dell'autoriciclaggio, sostenendo che il profitto dovrebbe corrispondere alla plusvalenza derivante dalle attività di sostituzione/impiego e non all'intero ammontare delle somme frutto dei reati presupposto; la difesa di S.I. ha censurato analogamente la qualificazione e la motivazione della confisca per il reato di riciclaggio/autoriciclaggio, ritenendo che alcuni beni erano acquistati legittimamente e non corrispondessero al profitto del reato; i responsabili civili e le parti civili hanno altresì dedotto omissione di motivazione circa la richiesta di conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo e la illegittimità della confisca che equipara il profitto del riciclaggio all'intero ammontare dei proventi dei reati presupposto.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati B.M. e S.I. ritenendoli infondati: ha confermato l'ampia interpretazione della nozione di prodotto/provento ai fini della confisca in materia di riciclaggio/autoriciclaggio alla luce delle convenzioni e della Direttiva UE 2014/42, così da legittimare la confisca diretta e per equivalente dei beni individuati come prodotto delle attività di sostituzione/impiego; ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai responsabili civili e dalle parti civili per mancanza di legittimazione a impugnare la sentenza di patteggiamento in ordine alla confisca (la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non può contenere statuizioni di merito sull'azione civile e la legittimazione dell'eventuale responsabile civile è circoscritta alle disposizioni che riguardano la responsabilità e le conseguenze civili specificamente previste); sul punto della conversione del sequestro preventivo in conservativo la Corte ha ricordato che non esiste un mezzo di impugnazione diretto contro il diniego e che la tutela delle parti offese può essere esercitata in sede civile o con gli strumenti previsti per l'esecuzione; infine ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al calcolo della pena; la Corte osserva che, in sede di patteggiamento, non è consentito dedurre in cassazione il difetto di motivazione relativo alla commisurazione della pena quando la pena finale non si discosta dall'accordo delle parti.

  • art. 648 quater cod. pen.

    Norma che prevede la confisca diretta del prodotto e del profitto dei reati di riciclaggio/reimpiego/autoriciclaggio e la confisca per equivalente; la Corte la interpreta coerentemente con gli obblighi europei, in senso ampio, comprendendo i beni trasformati, convertiti o mescolati e anche beni acquisiti legittimamente nella misura in cui essi risultino mescolati ai proventi illeciti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Stabilisce la disciplina del giudizio di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte sottolinea che tale sentenza non può contenere statuizioni di merito in ordine all'azione civile (salvo questioni relative alle spese sostenute dalla parte civile prima dell'accordo).

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Equivalenza formale della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, ma con limitazioni pratiche: non consente statuizioni sull'azione civile di merito.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte ricorda che non sono deducibili in cassazione errori di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata né il difetto di motivazione sulla pena indicata dalle parti quando il risultato non si discosta dall'accordo.

  • art. 575 cod. proc. pen.

    Definisce la legittimazione del responsabile civile ad impugnare la sentenza: la legittimazione è limitata alle disposizioni riguardanti la responsabilità dell'imputato e le statuizioni relative a restituzioni, risarcimento e rifusione spese; per questo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi dei responsabili civili che impugnavano la confisca.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnazione della parte civile; la Corte ricorda che l'ambito di impugnazione è circoscritto e non comprende le statuizioni della sentenza di patteggiamento relative alla confisca.

  • art. 323, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo; la Corte ritiene che la conversione sia applicabile solo in casi limitati e che non esista un mezzo di impugnazione ordinario contro il diniego (salvo il riesame dell'ordinanza).

  • art. 316, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito alle richieste di sequestro conservativo avanzate dalle parti civili; la Corte osserva che l'istanza doveva essere valutata nel contesto procedimentale e che, se rigettata, la tutela resta perseguibile in sede civile.

  • art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. (modificato d.lgs. 150/2022)

    Garantisce che i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento restino salvi nonostante sequestri e confische; la Corte afferma che la garanzia non implica un diverso regime di impugnazione penale rispetto a quanto previsto dal codice.

  • Direttiva 2014/42/UE

    «(11) Occorre chiarire l'attuale concetto di proventi da reato ... (12) La presente direttiva prevede un'ampia definizione dei beni che possono essere oggetto di congelamento o confisca."

    La direttiva definisce in senso ampio la nozione di "provento" includendo proventi diretti e vantaggi indiretti, reinvestimenti, beni trasformati o mescolati; la Corte la utilizza per interpretare estensivamente la nozione di prodotto/provento ai fini della confisca.

  • Convenzione europea (Strasburgo 1990) e Convenzione Varsavia 2005

    Fonti sovranazionali che hanno orientato l'interpretazione della nozione di "provento/prodotto" verso un'ambito ampio, giustificando misure di congelamento e confisca estese ai risultati delle attività di riciclaggio e ai beni in cui tali proventi sono stati trasformati o mescolati.

Massime di principio

  • In materia di riciclaggio e autoriciclaggio la nozione di "prodotto/provento" va interpretata alla luce delle norme e direttive europee in senso ampio: possono essere confiscati non solo i beni direttamente provento del reato presupposto ma anche i beni derivanti dalle attività di trasformazione, sostituzione, reimpiego o mescolamento, nonché beni acquisiti legittimamente nella misura in cui risultino mescolati ai proventi illeciti.
  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non può contenere statuizioni di merito sull'azione civile: parti civili e responsabili civili hanno una legittimazione molto limitata ad impugnare tale sentenza in Cassazione, per cui i ricorsi che mirano a censurare la confisca decisa in sede di patteggiamento sono frequentemente inammissibili.
  • Le impugnazioni relative al calcolo della pena concordata sono limitate: non sono ammissibili in Cassazione censure sul calcolo della pena o sul difetto di motivazione della pena indicata dalle parti quando il risultato non si discosta dall'accordo (art. 448, comma 2-bis).
  • La conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo ha una disciplina autonoma: il diniego non è generalmente soggetto a un mezzo di impugnazione ordinario in sede penale; la tutela delle parti offese può essere perseguita in sede civile o tramite gli strumenti previsti per il riesame delle misure cautelari.
  • Quando si contestano confische disposte per equivalente è essenziale verificare se i beni posti a confisca costituiscano effettivamente il prodotto/risultato dell'attività di riciclaggio o siano mescolati con proventi illeciti; la prova e la motivazione devono però essere articolate, ma la giurisprudenza di legittimità ammette una portata estesa dell'ablazione patrimoniale per contrastare il riciclaggio.

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