Cassazione Penale, Sentenza n. 18183/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) mancata riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (si censura che le richieste fossero in realtà il recupero di una somma dovuta per un rapporto di credito-debito, richiamando l'art. 393 cod. pen.); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante della "lieve entità" introdotta dalla Corte Costituzionale, che avrebbe ridotto la responsabilità penale.
La decisione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ritiene manifestamente infondato che si tratti di mera attività di recupero del credito: i giudici di merito hanno valorizzato che la somma inizialmente richiesta era assai più alta dell'importo dovuto e che le condotte avevano carattere intimidatorio (coinvolgimento di terzi, minacce di rappresaglie, evocazione di soggetti criminali), elementi che escludono la finalità di tutela di un credito reclamabile giudizialmente. Sul secondo motivo la Corte afferma che la richiesta postula una rinnovata valutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità, per cui il motivo non è ammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 110-629 cod. pen.
citati come riferimento al reato contestato (estorsione in concorso)
Indicano il tipo di reato contestato: concorso di persone e fattispecie di estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell'estorsione
art. 62, n. 4, cod. pen.
attenuante riconosciuta in sede di merito
L'attenuante è stata valutata prevalente sulle aggravanti contestate dal giudice di merito e ha inciso sulla rideterminazione della pena in appello
art. 393 cod. pen.
richiamato nel motivo di ricorso (mancata riqualificazione)
Il ricorrente sosteneva che la condotta fosse riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o al recupero del credito; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata a escludere tale ricostruzione e a qualificare il fatto come estorsione
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, con liquidazione equitativa in base alla colpa dell'impugnazione
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in motivazione relativamente alla misura della sanzione pecuniaria
Richiamata come principio di riferimento per la quantificazione della sanzione da irrogare in caso di impugnazione manifestamente infondata o colposa
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende in gran parte dall'elemento psicologico: se la richiesta è sorretta da intimidazione o minaccia e la somma richiesta supera nettamente quanto dovuto, è più probabile una qualificazione come estorsione
- Tentativi successivi di concordare un importo pari al debito non cancellano necessariamente la rilevanza penale dell'azione estorsiva se inizialmente sono state esercitate pressioni o minacce rilevanti
- In Cassazione la rilettura del compendio probatorio è limitata: i motivi che chiedono una nuova valutazione integrale dei fatti usualmente sono inammissibili quando la ricostruzione di merito è logica e motivata
- L'attenuante di lieve entità è valutata in concreto dal giudice di merito; se il quadro probatorio descrive intimidazioni di rilievo, è difficile ottenere il suo riconoscimento in sede di legittimità
- Chi propone ricorso infondato o colposo in Cassazione può essere condannato non solo alle spese ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza sommaria prima di impugnare
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