Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. di Nola, ha rideterminato le pene sulla base dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.. Le censure articolate: (i) Di Paolo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ricostruzione del fatto, alla qualificazione giuridica e alla riduzione della pena; (ii) Tamarisco lamenta violazione di legge per l'omessa valutazione della continuazione con fatti oggetto di altre sentenze irrevocabili; (iii) Alfonso deduce violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e denuncia nullità per omesso avviso di deposito; (iv) Antonella contesta la sussistenza del dolo di concorso, la mancata rilevazione dell'errore determinato dall'inganno altrui e la nullità per omesso avviso di deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che: (a) le doglianze di Antonella implichino una rivalutazione del materiale probatorio, operazione di merito non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva motivato congruamente la consapevolezza e la partecipazione causale di Antonella alla rapina; (b) la contestata omissione dell'avviso di deposito non ha prodotto pregiudizio concreto né interesse alla censura, essendo il provvedimento depositato nei termini (motivazione resa in udienza il 13/09/2023 e deposito il 10/11/2023); (c) in tema di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono ammissibili in cassazione solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore Generale e a difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo; altre questioni di merito o ricadenti in rinuncia non sono esaminabili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato in appello; la Corte ha richiamato il principio che la cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore Generale e a divergenze tra accordo e pronuncia, escludendo il sindacato sulle questioni di merito rinunciate dall'imputato.
artt. 110 e 628 cod. pen.
Tipizzazione del reato contestato (concorso in rapina): gli imputati erano stati giudicati per tali fattispecie e la Corte d'appello ha valutato la partecipazione e il contributo causale dei singoli.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in cassazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondate e non consentite le doglianze che in concreto chiedevano una ritrattazione del giudizio di merito o una rivalutazione probatoria.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla correlazione tra richiesta e decisione; la Corte ha ritenuto le censure di Alfonso generiche e non consentite, senza trovare un difetto formale idoneo a travolgere la pronuncia.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sull'avviso di deposito delle motivazioni: la Corte ha valutato che, pur essendovi un errore materiale nel dispositivo circa la data, il deposito è avvenuto nei termini e non sussisteva l'obbligo dell'avviso ex art. 548 c.p.p. ove non vi sia pregiudizio concreto.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato a titolo di limiti di valutazione nelle impugnazioni; la Corte ha sostenuto che questioni come condizioni di proscioglimento rinunciate in appello non sono sindacabili in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e la irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende: la Corte ha applicato tale sanzione ai ricorrenti in misura equitativa (euro 3.000 ciascuno).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rifa' la valutazione del fatto: le doglianze che richiedono una rivalutazione probatoria o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili come motivi di cassazione.
- Nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) la cassazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà dell'imputato di aderire, al consenso del Procuratore Generale e alla discrepanza tra accordo e sentenza; questioni di merito o rinunciate non sono sindacabili.
- La nullità per omesso avviso di deposito richiede un concreto interesse e/o pregiudizio; l'errore materiale nella indicazione della data del dispositivo non determina automaticamente nullità se il deposito è avvenuto nei termini e dall'istruttoria risulta che le parti erano presenti all'udienza decisoria.
- Le censure generiche o non specificamente collegate a vizi giuridici consentiti dall'art. 606 c.p.p. sono dichiarate manifestamente infondate e portano all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e a sanzioni pecuniarie a titolo di Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando i profili di colpa emergenti dall'impugnazione.
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