Cassazione Penale, Sentenza n. 18180/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 01/07/2022 con sette motivi: (1) censura sulla riqualificazione della contravvenzione di infedeltà patrimoniale in delitto di appropriazione indebita senza espressa contestazione delle aggravanti; (2) doglianze sulla procedibilità per tardività o mancanza di querela; (3) contestazione di errata valutazione probatoria e mancata acquisizione di prove decisive, nonché di indebita sindacabilità di scelte gestionali del liquidatore; (4) richiesta di assoluzione riguardo all'affidamento di pareri legali alla coniuge (presunto conflitto d'interessi); (5) doglianze in relazione all'autoliquidazione dei compensi e alla legittimità degli acconti; (6) contestazione della sussistenza del dolo; (7) censura sull'individuazione dei destinatari del risarcimento (sostegno che il danno avrebbe dovuto essere liquidato alla società e non ai soci).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della ricostruzione dei giudici di merito: i reati penali sono stati dichiarati estinti per prescrizione (come accertato dalla Corte d'appello), ma le statuizioni civili di condanna al risarcimento sono state ritenute legittime e coerenti con il compendio probatorio. La Cassazione ha ritenuto legittima la riqualificazione in appropriazione indebita di varie erogazioni e affidamenti di incarichi dal liquidatore a terzi (compresa la moglie in un episodio) e ha ritenuto provata, secondo il criterio della probabilità prevalente, l'esistenza di danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati vari motivi che chiedevano nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza delle parti civili nel grado di Cassazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma dell'appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alle distrazioni di denaro operate dal liquidatore a favore di terzi quando non emergono titoli idonei e quando le erogazioni perseguono interesse estraneo alla società; la procedibilità è stata valutata alla luce dell'aggravante che implicava procedibilità d'ufficio nella vigenza del previgente comma.
art. 2634 cod. civ.
Infedeltà patrimoniale dell'amministratore: la Corte ha precisato i presupposti (conflitto di interessi preesistente, atto dispositivo, danno intenzionale, fine di ingiusto profitto) e ha ritenuto sussistente tale fattispecie in almeno un episodio (richiesta di pareri alla moglie).
art. 2489 cod. civ.
Potestà e dovere del liquidatore: richiamato per ricordare che il liquidatore ha ampi poteri per la liquidazione ma è soggetto a doveri di diligenza e professionalità; il superamento di tali doveri e la distrazione delle risorse in favore di interessi estranei integra responsabilità civile e, se sussistono gli elementi, il reato di appropriazione indebita.
art. 2043 cod. civ.
Fattispecie aquiliana: la Corte ha utilizzato il criterio del 'più probabile che non' per accertare la responsabilità civile e il risarcimento del danno in capo al ricorrente in conseguenza dei fatti penalmente accertati (anche se estinti per prescrizione).
art. 521 cod. proc. pen.
Potere del giudice di ricondurre la fattispecie a diverso titolo di reato: la Corte ha ricordato la facoltà prevista dall'art. 521 comma 1 e il principio iura novit curia, giustificando la riqualificazione in appropriazione indebita sulla base della descrizione fattuale.
art. 85 disp. att. (riforma Cartabia) e riferimenti alle modifiche procedurali
La Corte ha valutato la procedibilità alla luce delle modifiche normative: la costituzione e comportamenti dei soci/amministratori sono stati ritenuti idonei a far decorrere la querela/istanza di punizione nei termini applicabili dopo la riforma, e la costituzione di parte civile è stata considerata atto equipollente alla querela ai fini della procedibilità in alcuni casi.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, secondo questa norma.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Inammissibilità di motivi nuovi in cassazione non dedotti in precedenza: richiamata per escludere censure (es. sulla individuazione dei destinatari del risarcimento) che non erano state sollevate tempestivamente in appello.
art. 75 cod. proc. pen.
Riguarda la traslatio della domanda civile: la Corte ha esaminato la legittimità delle statuizioni civili e la qualità dei soggetti costituiti, ritenendo che i soci, dopo revoca dello stato di liquidazione, si siano qualificati anche come rappresentanti della società.
Massime di principio
- Distinzione tra infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita: l'infedeltà richiede un conflitto di interessi preesistente e valutabile; l'appropriazione indebita riguarda la distrazione di denaro o cose mobili e non richiede il conflitto preesistente.
- Riqualificazione dell'imputazione in sede di giudice: il giudice può ricondurre i fatti a diversi reati (art. 521 c.p.p.) se la descrizione fattuale è chiara, e non è necessaria la citazione testuale di tutte le aggravanti se il fatto è compiutamente descritto.
- Limiti della sindacabilità in Cassazione: la Corte di Cassazione non riconsidera il merito probatorio né rivede la valutazione globale delle prove, salvo profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
- Responsabilità del liquidatore: il potere di compiere atti per la liquidazione è ampio, ma è vincolato ai doveri di diligenza e all'interesse sociale; erogazioni non giustificate, sproporzionate o in favore di correlati sono scrutinabili e possono integrare illecito civile e penale.
- Effetti dell'estinzione del reato per prescrizione: l'estinzione penale non impedisce la conferma della responsabilità civile; il giudice civile (o la sezione civile del penale nella fase successiva all'estinzione) può accertare il danno secondo il criterio della probabilità prevalente.
- Querela, costituzione di parte civile e procedibilità: atti quali la costituzione in giudizio o manifestazioni della volontà punitiva possono avere efficacia ai fini della procedibilità, soprattutto alla luce delle modifiche normative; la tempestività decorre dalla conoscenza compiuta degli elementi rilevanti.
- Provvisionali e statuizioni discrezionali: le decisioni discrezionali sulle provvisionali o su determinati aspetti della condanna civile sono difficilmente sindacabili in Cassazione e possono essere soggette a revisione solo nei limiti ristretti della valutazione di legittimità.
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