Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. 28/1/2019, n.4 (conv. L. 26/2019). Presenta tre motivi: (1) vizio di interpretazione e violazione di legge per la presunta retroattività/irretroattività dell'abrogazione della norma incriminatrice, sostenendo che la disposizione abrogatrice e la norma transitoria non sarebbero operative contestualmente e che quindi dovrebbe applicarsi la legge più favorevole; (2) errore sulla legge extrapenale e vizio di motivazione relativo all'affidamento sulla correttezza dell'operato del patronato e sulla conformità del modulo INPS — ossia che il modulo non indicava il requisito dei precedenti e quindi l'errore non sarebbe stato doloso ma inevitabile o riguardante norme extrapenali; (3) vizio di qualificazione giuridica: a detta della difesa le circostanze non dichiarate non avrebbero inciso sul diritto al beneficio e la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata (o esclusa) in base al principio di specialità, eventualmente come reato diverso (art. 640-bis o art. 316-ter c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato su tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'abrogazione della norma penale era stata differita dal legislatore e che la fattispecie incriminatrice era ancora in vigore per i fatti commessi fino al 31/12/2023 (richiamata la Sez. U. n. 49686/2023). Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'errore di fatto o l'errore inevitabile: le norme sul reddito di cittadinanza sono parte integrante del precetto penale e l'ignorantia legis non excusat; la modulistica INPS è meramente esemplificativa e non può sostituire o limitare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la corretta qualificazione ai sensi dell'art. 7 d.l. n.4/2019, osservando che l'omissione risultava funzionale all'ottenimento indebito o dell'aumento del beneficio e che il legislatore ha inteso punire la condotta già al momento della domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 26/2019)
La norma punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni false o omette informazioni dovute; la Corte la interpreta come norma che incorpora i requisiti di accesso e sanziona le false/omesse dichiarazioni già al momento della domanda.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (disposizione abrogatrice)
L'abrogazione della norma penale è stata differita dal legislatore: l'efficacia è stata posticipata in modo che, per il periodo rilevante (fatti fino al 31/12/2023), la norma penale resti operante.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85) - istituzione dell'assegno di inclusione e disposizioni transitorie
art. 13, comma 3 citato nel ricorso
La normativa di riforma prevede disposizioni transitorie che mantengono l'applicazione delle norme sul reddito di cittadinanza per i fatti verificatisi entro la data indicata; quindi non opera subito l'effetto estintivo rispetto alle fattispecie contestate.
art. 2, artt. 25 Cost. (richiami invocati dal ricorrente)
Richiami al principio di legalità e alla prevalenza della legge penale più favorevole sono stati ritenuti non applicabili perché l'abrogazione è stata espressamente differita e non produceva effetto per il periodo in contestazione.
art. 47 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di errore sulla legge: la Corte ha esaminato e rigettato la tesi che si tratti di errore sulla legge extrapenale, ritenendo che il fatto rientri nel novero dell'errore sulla legge penale (ignoranza non scusata).
art. 15 e art. 316-ter cod. pen.
Richiamati in relazione alla qualificazione giuridica: la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione nell'art. 7 d.l. n.4/2019 e ha escluso che la fattispecie dovesse essere qualificata come peculato o truffa aggravata per il pubblico erogatore (art. 640-bis) o come abuso d'ufficio/art. 316-ter.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie alternativa; la Corte ha escluso tale qualificazione e confermato la specialità della norma sul reddito di cittadinanza che punisce già la condotta al momento della domanda.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, così come disposto dalla Corte.
Giurisprudenza citata
Sez. U. n. 49686 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 5999 del 9/01/2024; Sez. 3, n. 44924 del 27/09/2023; Sez. 3, n. 34121 del 15/07/2021
La Corte richiama precedenti (in particolare la Sez. U.) per sostenere che l'abrogazione è differita e che le omissioni/false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata al Reddito di Cittadinanza integrano il reato punito dall'art. 7 d.l. n.4/2019; ulteriori pronunce consolidano il principio che la modulistica non esonera dall'obbligo di dichiarare i requisiti e che l'ignorantia legis non excusat.
Massime di principio
- Se una norma penale è stata abrogata ma il legislatore ha differito l'efficacia dell'abrogazione, per i fatti anteriori alla data di efficacia la norma resta applicabile; non sempre l'abrogazione produce effetti retroattivi.
- La predisposizione di modulistica da parte della pubblica amministrazione non sottrae il cittadino all'obbligo di conoscere e rispettare i requisiti di legge; l'ignoranza della legge che produce il reato non è automaticamente scusabile se la norma penale incorpora regole amministrative.
- Quando una norma penale punisce false dichiarazioni o omissioni nella domanda per ottenere un beneficio, la condotta è sussumibile nell'articolo specifico (speciale) anche se l'effetto del controllo e dell'erogazione è successivo: il legislatore può anticipare la tutela penale al momento della domanda.
- L'errore qualificato come 'errore su norma extrapenale' va valutato con attenzione: se il precetto penale incorpora il requisito normativo, l'errore si configura come errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
- Nelle controversie su qualificazione giuridica è cruciale verificare il finalismo della condotta (cioè se l'omissione o la falsa dichiarazione era funzionale a ottenere indebitamente il beneficio); se lo è, la fattispecie speciale sarà normalmente preferita rispetto ad altre qualificazioni generiche.
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