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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. 28/1/2019, n.4 (conv. L. 26/2019). Presenta tre motivi: (1) vizio di interpretazione e violazione di legge per la presunta retroattività/irretroattività dell'abrogazione della norma incriminatrice, sostenendo che la disposizione abrogatrice e la norma transitoria non sarebbero operative contestualmente e che quindi dovrebbe applicarsi la legge più favorevole; (2) errore sulla legge extrapenale e vizio di motivazione relativo all'affidamento sulla correttezza dell'operato del patronato e sulla conformità del modulo INPS — ossia che il modulo non indicava il requisito dei precedenti e quindi l'errore non sarebbe stato doloso ma inevitabile o riguardante norme extrapenali; (3) vizio di qualificazione giuridica: a detta della difesa le circostanze non dichiarate non avrebbero inciso sul diritto al beneficio e la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata (o esclusa) in base al principio di specialità, eventualmente come reato diverso (art. 640-bis o art. 316-ter c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato su tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'abrogazione della norma penale era stata differita dal legislatore e che la fattispecie incriminatrice era ancora in vigore per i fatti commessi fino al 31/12/2023 (richiamata la Sez. U. n. 49686/2023). Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'errore di fatto o l'errore inevitabile: le norme sul reddito di cittadinanza sono parte integrante del precetto penale e l'ignorantia legis non excusat; la modulistica INPS è meramente esemplificativa e non può sostituire o limitare gli oneri dichiarativi imposti dalla legge. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato la corretta qualificazione ai sensi dell'art. 7 d.l. n.4/2019, osservando che l'omissione risultava funzionale all'ottenimento indebito o dell'aumento del beneficio e che il legislatore ha inteso punire la condotta già al momento della domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 26/2019)

    La norma punisce chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni false o omette informazioni dovute; la Corte la interpreta come norma che incorpora i requisiti di accesso e sanziona le false/omesse dichiarazioni già al momento della domanda.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (disposizione abrogatrice)

    L'abrogazione della norma penale è stata differita dal legislatore: l'efficacia è stata posticipata in modo che, per il periodo rilevante (fatti fino al 31/12/2023), la norma penale resti operante.

  • d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito in L. 3 luglio 2023, n. 85) - istituzione dell'assegno di inclusione e disposizioni transitorie

    art. 13, comma 3 citato nel ricorso

    La normativa di riforma prevede disposizioni transitorie che mantengono l'applicazione delle norme sul reddito di cittadinanza per i fatti verificatisi entro la data indicata; quindi non opera subito l'effetto estintivo rispetto alle fattispecie contestate.

  • art. 2, artt. 25 Cost. (richiami invocati dal ricorrente)

    Richiami al principio di legalità e alla prevalenza della legge penale più favorevole sono stati ritenuti non applicabili perché l'abrogazione è stata espressamente differita e non produceva effetto per il periodo in contestazione.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di errore sulla legge: la Corte ha esaminato e rigettato la tesi che si tratti di errore sulla legge extrapenale, ritenendo che il fatto rientri nel novero dell'errore sulla legge penale (ignoranza non scusata).

  • art. 15 e art. 316-ter cod. pen.

    Richiamati in relazione alla qualificazione giuridica: la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione nell'art. 7 d.l. n.4/2019 e ha escluso che la fattispecie dovesse essere qualificata come peculato o truffa aggravata per il pubblico erogatore (art. 640-bis) o come abuso d'ufficio/art. 316-ter.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie alternativa; la Corte ha escluso tale qualificazione e confermato la specialità della norma sul reddito di cittadinanza che punisce già la condotta al momento della domanda.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, così come disposto dalla Corte.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U. n. 49686 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 5999 del 9/01/2024; Sez. 3, n. 44924 del 27/09/2023; Sez. 3, n. 34121 del 15/07/2021

    La Corte richiama precedenti (in particolare la Sez. U.) per sostenere che l'abrogazione è differita e che le omissioni/false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata al Reddito di Cittadinanza integrano il reato punito dall'art. 7 d.l. n.4/2019; ulteriori pronunce consolidano il principio che la modulistica non esonera dall'obbligo di dichiarare i requisiti e che l'ignorantia legis non excusat.

Massime di principio

  • Se una norma penale è stata abrogata ma il legislatore ha differito l'efficacia dell'abrogazione, per i fatti anteriori alla data di efficacia la norma resta applicabile; non sempre l'abrogazione produce effetti retroattivi.
  • La predisposizione di modulistica da parte della pubblica amministrazione non sottrae il cittadino all'obbligo di conoscere e rispettare i requisiti di legge; l'ignoranza della legge che produce il reato non è automaticamente scusabile se la norma penale incorpora regole amministrative.
  • Quando una norma penale punisce false dichiarazioni o omissioni nella domanda per ottenere un beneficio, la condotta è sussumibile nell'articolo specifico (speciale) anche se l'effetto del controllo e dell'erogazione è successivo: il legislatore può anticipare la tutela penale al momento della domanda.
  • L'errore qualificato come 'errore su norma extrapenale' va valutato con attenzione: se il precetto penale incorpora il requisito normativo, l'errore si configura come errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
  • Nelle controversie su qualificazione giuridica è cruciale verificare il finalismo della condotta (cioè se l'omissione o la falsa dichiarazione era funzionale a ottenere indebitamente il beneficio); se lo è, la fattispecie speciale sarà normalmente preferita rispetto ad altre qualificazioni generiche.

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