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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29021/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito contro una società e il suo fideiussore per il saldo negativo di un conto corrente. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, da un lato, la nullità del conto corrente per mancata pattuizione scritta di varie condizioni economiche, l’usura, nonché la nullità della fideiussione omnibus per mancata indicazione del massimale e la decadenza ex art. 1957 c.c.; dall’altro lato, la società formulava una domanda riconvenzionale di risarcimento danni per la gestione patrimoniale affidata alla banca, lamentando violazioni della disciplina Consob, conflitto di interessi, inadeguatezza delle operazioni e scostamento dalla linea di gestione concordata. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, condannava la società al residuo saldo di conto corrente, accoglieva la domanda risarcitoria e dichiarava anche la nullità della fideiussione. La Corte d’appello, in parziale riforma, aumentava il risarcimento a favore della società, confermava il rigetto dell’appello principale della banca e compensava parzialmente le spese. In Cassazione la banca denunciava: difetto di legittimazione del fideiussore a riassumere il processo per le domande sul rapporto di gestione; estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione da parte della società dopo l’interruzione per fallimento; erronea quantificazione del danno e del nesso causale; omesso concorso di colpa della società. La società, con ricorso incidentale, lamentava: errata esclusione delle operazioni in conflitto di interessi; mancato riconoscimento del lucro cessante; travisamento degli atti sulla questione del saldo di conto corrente; rigetto del danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi; compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca. Ha accolto il ricorso incidentale della società limitatamente ai primi tre motivi, ritenendo fondati: la censura sulle operazioni in conflitto di interessi, poiché il consenso informato deve riguardare specifiche operazioni e non può essere sostituito da una clausola generale; la censura sul lucro cessante, perché nel rapporto di gestione patrimoniale il cliente non decide autonomamente gli investimenti alternativi una volta affidato il portafoglio al gestore; la censura sul travisamento degli atti processuali, in quanto la questione del saldo di conto corrente non era nuova in appello. È stato dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale sul danno da segnalazione in Centrale Rischi e assorbito il quinto sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione unica dagli ingiunti.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla banca nel sostenere la tardività della comparsa della società dopo l’interruzione.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato dalla banca in tema di prosecuzione del processo dopo interruzione.

  • art. 305 c.p.c.

    la riassunzione del processo interrotto è tempestiva se effettuata nel termine previsto; la Corte ribadisce che, in presenza di cause scindibili cumulate, la riassunzione può valere per tutte le parti.

  • art. 307 c.p.c.

    nel testo modificato dalla L. n. 69/2009 consente il rilievo officioso dell’estinzione nel caso di specie.

  • art. 81 c.p.c.

    invocato per contestare la legittimazione attiva del fideiussore a riassumere il processo in relazione alle domande sul rapporto di gestione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per affermare che il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; la Corte esclude però che nel rapporto di gestione il lucro cessante possa essere negato in astratto per il solo riferimento a scelte alternative del cliente.

  • art. 1227 c.c.

    solo il primo comma è rilevabile d’ufficio; la Corte distingue tra contributo causale del danneggiato e danni evitabili con ordinaria diligenza.

  • art. 1227 c.c.

    l’accertamento sull’evitabilità del danno con ordinaria diligenza è questione di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato nella lite per la pretesa decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria.

  • art. 21 TUF

    impone all’intermediario di agire con diligenza e nell’interesse dei clienti; la concentrazione del portafoglio in pochi titoli è stata ritenuta condotta negligente in violazione di tale dovere.

  • art. 23 TUF

    richiamato nel contesto della disciplina degli intermediari e della gestione dei conflitti di interesse; la Corte richiama il dovere di informazione al cliente prima dell’operazione.

  • art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998

    nelle operazioni in conflitto di interessi l’intermediario deve informare preventivamente per iscritto l’investitore sulla natura ed estensione del conflitto e ottenere il consenso scritto, riferito a singole operazioni specifiche.

  • art. 42 Reg. Consob n. 11522/1998

    il benchmark è parametro di riferimento della linea di investimento e misura la razionalità e adeguatezza della gestione.

  • art. 45 Reg. Consob n. 11522/1998

    l’autorizzazione preventiva nel contratto vale solo per operazioni specificamente descritte; non può sostituire la disclosure e il consenso sulle singole operazioni in conflitto.

  • art. 23 Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob 29 ottobre 2007

    non abbandona il principio disclose or abstain: se il conflitto si presenta, l’intermediario deve informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla questione del conflitto di interessi, per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nella censura incidentale sul preteso errore di qualificazione di una questione come nuova in appello.

  • art. 336 c.p.c.

    la cassazione della sentenza si riflette sulle statuizioni sulle spese processuali.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti sia dalla banca sia dalla società.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è inammissibile se non specifica in modo intelligibile il contrasto tra decisione impugnata e norma violata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulle spese di lite e sulla compensazione parziale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nella censura sulla prova del danno da segnalazione in Centrale Rischi.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nella censura incidentale sul mancato riconoscimento del danno da segnalazione.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nella censura incidentale per errata interpretazione degli atti e delle domande in appello.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del saldo di conto corrente.

  • art. 117 TUB

    richiamato nella censura incidentale sul saldo di conto corrente; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della banca, se dovuto.

  • art. 5 legge fallimentare

    citato in tema di stato economico-patrimoniale negativo non necessariamente coincidente con l’insolvenza.

Massime di principio

  • Nel cumulo di domande scindibili proposte in un unico processo, se l’interruzione è dichiarata sull’intero giudizio per un evento che riguarda una sola parte, la riassunzione tempestiva effettuata da una delle parti interessate e notificata alle altre può riattivare l’intero processo senza che sia configurabile un’estinzione parziale automatica.
  • La contumacia della parte colpita dall’evento interruttivo, dopo la riassunzione, non equivale ad abbandono delle domande già proposte; la parte, una volta riacquistata la capacità d’agire, può costituirsi e proseguire il giudizio nello stato in cui si trova.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo per violazione di legge è inammissibile se non confronta specificamente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove.
  • Nel rapporto di gestione di portafoglio, il benchmark concordato costituisce parametro vincolante per valutare razionalità e adeguatezza della gestione; lo scostamento non giustificato dalla linea di investimento può fondare la responsabilità dell’intermediario per le perdite conseguenti.
  • In tema di conflitto di interessi dell’intermediario finanziario, il consenso del cliente deve essere preceduto da un’informazione chiara e specifica sulle singole operazioni confliggenti; una clausola contrattuale generica e preventiva non è sufficiente a elidere gli obblighi di disclosure.
  • Nel rapporto di gestione patrimoniale il lucro cessante non può essere escluso in astratto richiamando le possibili scelte alternative dell’investitore, quando il cliente abbia affidato il portafoglio al gestore e non conservi il potere di selezionare direttamente gli investimenti sostitutivi.
  • L’accertamento del concorso colposo del danneggiato e, in particolare, dell’evitabilità del danno con l’ordinaria diligenza è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • La segnalazione in Centrale Rischi può essere lecita anche in presenza di contestazioni del credito, se sussiste una passività effettiva e una situazione di oggettiva difficoltà di recupero del credito; la prova del danno da segnalazione richiede allegazioni specifiche del pregiudizio subito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDStrumenti derivati
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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