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Ordinanza

Ordinanza n. 2112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00895/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso contro l’esito della conferenza di servizi relativo alla realizzazione di una stazione radio base

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda l’esito della conferenza di servizi indetta dal Comune per la realizzazione di una stazione radio base in area boschiva collinare protetta, prossima al nucleo storico medievale e a beni gravati da vincoli paesaggistico, monumentale e archeologico. Il Comune ha proposto appello principale contestando, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione dei pareri paesaggistici negativi, ritenuti definitivi e vincolanti, e la ricostruzione operata dal TAR circa la disciplina comunale che prevede una fascia di rispetto di 200 metri dagli obiettivi sensibili, sostenendo che essa non configuri un divieto generalizzato. L’impresa ha proposto appello incidentale contro il rigetto dei primi due motivi del ricorso di primo grado, deducendo il difetto di motivazione dei pareri paesaggistici negativi, l’inidoneità delle richieste di integrazione formulate da ARPAV a interrompere i termini di formazione del titolo tacito, nonché l’erroneo presupposto della sussistenza della vicinitas degli intervenienti ad opponendum pur in assenza di una specifica lesione.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito né ha sospeso espressamente l’efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni introdotte con l’appello principale e con quello incidentale presentassero elevata complessità e richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. In luogo della sospensione, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la discussione dell’appello alla pubblica udienza del 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’ordinanza non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la causa cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, di tutelare gli interessi delle parti mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 14-bis e ss. l. 241/1990

    Disciplina la conferenza di servizi nella quale è maturato l’esito contestato; l’ordinanza non definisce nel merito gli effetti dei pareri acquisiti.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale fondamento dei pareri paesaggistici negativi ritenuti vincolanti dalle amministrazioni; la loro definitività e portata ostativa restano questioni da approfondire nel merito.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione alla tutela paesaggistica dell’area individuata per l’impianto; l’ordinanza non stabilisce se tale tutela impedisca concretamente l’intervento.

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito in l. 95/2024

    al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara

    È la disposizione invocata dal TAR per ritenere illegittime le limitazioni comunali alla localizzazione degli impianti del Piano Italia 5G; la questione è riproposta nell’appello principale ma non viene decisa in sede cautelare.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Richiamato dal comma 7-bis dell’art. 4 d.l. 60/2024 in relazione ai regolamenti comunali concernenti la localizzazione degli impianti di telecomunicazione; l’ordinanza non ne precisa la portata applicativa.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in una fase cautelare d’appello presentano elevata complessità e richiedono un approfondimento di merito incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non definire la domanda cautelare e tutelare gli interessi delle parti mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La portata definitiva e vincolante dei pareri paesaggistici negativi, così come la loro eventuale idoneità a impedire la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni, costituiscono questioni di merito quando siano controverse tra le parti e richiedano l’esame della disciplina paesaggistica, della conferenza di servizi e delle concrete caratteristiche del sito.
  • La compatibilità tra le limitazioni comunali alla localizzazione degli impianti e la disciplina speciale prevista per gli interventi del Piano Italia 5G, anche quanto alla deroga ai regolamenti comunali, deve essere verificata nel merito e non può essere definita sulla base della sola cognizione cautelare quando siano controverse la natura e la portata delle prescrizioni comunali.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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