Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3187/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202605204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici e graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell'Esercito Italiano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione medica del concorso per il reclutamento di 9.000 volontari in ferma iniziale nell'Esercito Italiano, primo blocco 2026, lo ha dichiarato inidoneo agli accertamenti psico-fisici, indicando quale causale riferimenti a immunoallergopatie di grado non inabilitante e all'assenza di attuale evidenza di cardiopatia. È stata inoltre impugnata la graduatoria di merito approvata il 10 aprile 2026 e pubblicata, secondo quanto dedotto, il 28 aprile 2026. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma rileva che il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato, in violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato, il ricorso fosse improcedibile perché non notificato ad almeno un controinteressato. Sebbene il ricorrente fosse ancora in termini per procedere alla notificazione secondo le modalità previste dalla legge, l'eventuale annullamento del giudizio di inidoneità non avrebbe comportato automaticamente la caducazione della graduatoria e non avrebbe quindi consentito di conseguire il bene della vita perseguito. Il giudice ha richiamato, a sostegno, un precedente del Consiglio di Stato. Di conseguenza, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale proposta in via incidentale; nel caso concreto non sono stati ravvisati i presupposti per concedere la sospensione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; la mancata notificazione ha rilevato ai fini della valutazione di improcedibilità del ricorso allo stato degli atti.

  • art. 146 c.p.c.

    Il provvedimento richiama le modalità di notificazione applicabili ai militari in servizio, mediante notifica in mani proprie oppure consegna di copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo di appartenenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda sia un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale sia la graduatoria finale, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato secondo l'art. 41, comma 2, c.p.a.; la mancata notificazione può impedire, allo stato, la trattazione utile della domanda cautelare.
  • L'annullamento del provvedimento individuale di esclusione non comporta automaticamente la caducazione della graduatoria finale; se la graduatoria non è specificamente impugnata nei confronti di un controinteressato, l'eventuale annullamento dell'esclusione può non consentire al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito.
  • La tutela cautelare può essere negata quando l'omessa notificazione a un controinteressato e la mancata corretta instaurazione del contraddittorio rendono, allo stato, improcedibile il ricorso o comunque impediscono di apprezzare un'utilità cautelare concretamente conseguibile.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.