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Ordinanza

Ordinanza n. 3185/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione di cui alla lettera n.-OMISSIS- datata 09.03.2026, notificata all’interessato in data 16.03.2026, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’esonero del Car. Sc. -OMISSIS- dalla attività agonistica e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, in particolare, il foglio nr.-OMISSIS- datato 15.12.2025, notificato in data 1-OMISSIS-.12.2025, la delega conferita dal Comandante Generale con Decreto n. -OMISSIS- del 16.01.2026, la “lettera n. -OMISSIS- di prot. del 23 ottobre 2025” concernente la motivata proposta di dismissione dall’attività agonistica formulata dal Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, le valutazioni e gli ulteriori elementi di informazione prodotti dal Centro Sportivo dei Carabinieri con la lettera n. -OMISSIS-di -OMISSIS- del 3.02.2026, nonché il Regolamento del Centro Sportivo dei Carabinieri del 30.09.2021, ove interpretato nel senso di legittimare l’esonero del ricorrente

Giustizia amministrativa202605278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di esonero dall'attività agonistica, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui, ai sensi dell'art. 962, commi 1 e 2, del Testo unico dell'ordinamento militare, è stato esonerato dall'attività agonistica per non avere conseguito nell'ultimo biennio risultati tali da garantire, in prospettiva, prestazioni di livello e competitività coerenti con gli obiettivi di eccellenza del Centro Sportivo dei Carabinieri. Ha dedotto che, dopo un periodo di appannamento dovuto a ragioni fisiche, aveva ottenuto due recenti rilevanti piazzamenti: il secondo posto nel Campionato Italiano e il secondo posto nel Campionato del Mondo di marcia a squadre. L'amministrazione ha contestato la rilevanza di tali risultati, evidenziando che il piazzamento nazionale era stato conseguito in una specialità neocostituita e non olimpica, con la partecipazione di soli undici atleti, mentre il risultato mondiale a squadre non sarebbe stato determinato dal contributo individuale del ricorrente, classificatosi quinto tra gli italiani e trentatreesimo assoluto, con una prestazione non conteggiata ai fini del risultato nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la valutazione prevista dall'art. 962, commi 1 e 2, del Testo unico dell'ordinamento militare abbia natura di alta discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale sia conseguentemente limitato alla verifica di illogicità o erroneità manifeste. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati, poiché l'amministrazione aveva fornito elementi idonei a ridimensionare la rilevanza dei piazzamenti invocati dal ricorrente, considerando la natura non olimpica e la ridotta partecipazione alla competizione nazionale, nonché il limitato apporto individuale alla prestazione della squadra nazionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 962, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010 (T.U. ordinamento militare)

    La valutazione dei risultati sportivi e della prospettiva di prestazioni di livello e competitività ai fini dell'esonero dall'attività agonistica rientra nell'alta discrezionalità tecnica dell'amministrazione militare ed è sindacabile solo in presenza di illogicità o erroneità manifeste.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dell'identità della parte mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Quando la legge rimette all'amministrazione militare la valutazione della qualità e della prospettiva dei risultati sportivi di un atleta ai fini dell'esonero dalle ordinarie attività di istituto, tale valutazione costituisce esercizio di alta discrezionalità tecnica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche relative al mantenimento di un militare nell'attività agonistica è ristretto alla verifica di illogicità o erroneità manifeste; non è sufficiente contrapporre a quella amministrativa una diversa valutazione dei risultati sportivi.
  • Nel valutare se i risultati sportivi soddisfino gli obiettivi di eccellenza di un centro sportivo militare, l'amministrazione può considerare la natura della specialità, la sua rilevanza olimpica, il numero dei partecipanti e l'effettivo contributo individuale dell'atleta al risultato conseguito dalla squadra.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionati
RamiForze armate e forze di poliziaSport
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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