Ordinanza n. 3188/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della lettera della Regione Lazio n. U.253241 del 9 marzo 2026, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non noti, tra i quali il verbale di sopralluogo e contestazione della Regione Lazio prot. n. U.0431747 del 23 aprile 2026 (limitatamente alla parte relativa alla diffida rivolta all'Appia Sviluppo S.r.l.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida regionale al corretto utilizzo di una sorgente, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, incluso il verbale di sopralluogo e contestazione limitatamente alla diffida rivolta a un'impresa.
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
L'istituto zooprofilattico ha impugnato la lettera della Regione Lazio del 9 marzo 2026 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riferimento al requisito del pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza formulare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il requisito della contestuale gravità e irreparabilità del pregiudizio, poiché l'atto impugnato in via principale consiste in una mera diffida al corretto utilizzo della sorgente. L'attualità dell'urgenza potrebbe eventualmente sorgere soltanto in presenza di successivi provvedimenti dell'amministrazione, qualora fosse accertata una persistente inerzia non collaborativa della parte ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La tutela cautelare richiede anche la contestuale sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non è stato ritenuto presente in relazione a una mera diffida, potendo l'urgenza eventualmente concretizzarsi solo con successivi provvedimenti amministrativi.
art. 92 c.p.c.
Ha costituito il fondamento della compensazione delle spese, giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Massime di principio
- La mera diffida amministrativa al corretto adempimento o utilizzo di un bene, in assenza di immediati effetti pregiudizievoli ulteriori, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Quando l'urgenza cautelare dipende dall'eventuale adozione di futuri provvedimenti repressivi o conseguenziali, il requisito del periculum in mora può non essere attuale al momento della domanda contro il solo atto preliminare.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora può essere pronunciato impregiudicata la valutazione del fumus boni iuris.
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