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Ordinanza

Ordinanza n. 3186/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determina di aggiudicazione n. 883 del 27.04.2026 del Comando Territoriale dell’Esercito Direzione di Intendenza con la quale: “DETERMINA (…) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara nella seduta del 22.04.2026 come documentato dal richiamato verbale, e l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico Taqueria El Paso s.r.l. con sede legale in Roma (RM) alla via Circonvallazione Gianicolense n. 51 (…)” b) del verbali di gara n. 1 del 06.03.2026 con il quale la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio al fine di consentire la regolarizzazione e l’integrazione della documentazione risultata carente; c) del verbale n. 3 del 19.03.2026, con il quale la stazione appaltante, ammetteva l’operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., alla successiva fase della procedura di gara. d) del verbale di gara n. 10 del 09.04.2026, con il quale la stazione appaltante procedeva all’esame delle offerte economiche, e con riferimento all’operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., disponeva la sospensione della seduta al fine di avviare la verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 dlgs 36/2023 s.m.i.; e) del verbale di gara n. 12 del 22.04.2026 con il quale la stazione appaltante, accettati i giustificativi presentati dall’Operatore economico TAQUERIA EL PASO S.r.l., e ha provveduto all’apertura telematica della “busta economica” e proceduto alla valutazione dell’offerta economica; f) della proposta di aggiudicazione di numero e data sconosciuti con la quale è stata dichiarata quale miglior offerente l’operatore economico Taqueria El Paso s.r.l. richiamata nella determina sub a); g) della valutazione positiva di congruità dell’offerta, la quale è stata ritenuta coerente con i concorrenti prezzi di mercato di mercato e le lavorazioni chieste e pertanto, ai sensi dell’art. 108 del dlgs 36/2023 conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto di numero e data sconosciuti richiamata nella determina sub a); h) dell’art. 14. rubricato “verifica di anomalia delle offerte” della lettera di invito della procedura negoziata per la concessione del multiservizi da erogarsi presso lo stabilimento balneare di Castel Fusano per la durata di 4 (quattro) anni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, CIG: BA74DE8CF7, laddove interpretato nella possibilità di consentire nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia all’operatore economico la modifica dei costi della manodopera e dunque una rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica; i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.

Giustizia amministrativa202605976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione quadriennale di multiservizi presso lo stabilimento balneare di Castel Fusano, nonché gli atti di ammissione dell’aggiudicataria, di soccorso istruttorio, di verifica dell’anomalia e di valutazione dell’offerta economica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico e gli atti presupposti della procedura. Dalla parte dispositiva del ricorso emerge, in particolare, la contestazione dell’attivazione del soccorso istruttorio, dell’ammissione dell’aggiudicataria, della verifica dell’anomalia dell’offerta e della valutazione positiva della relativa congruità. È stata inoltre censurata la clausola della lettera di invito relativa alla verifica dell’anomalia, nella parte in cui sarebbe stata interpretata come idonea a consentire all’operatore economico di modificare, durante il procedimento di verifica, i costi della manodopera e quindi un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica. È stata chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse della stazione appaltante al celere avvio del servizio, necessario per assicurare l’ottimale fruizione della spiaggia in vista dell’imminente apertura della stagione estiva 2026. Tale esigenza risultava confermata dalla nota dell’Amministrazione del 19 maggio 2026, con cui l’aggiudicataria era stata autorizzata all’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 50, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Il Collegio ha considerato altresì che, trattandosi di concessione quadriennale, permaneva per la ricorrente la possibilità di un futuro subentro nell’esecuzione del contratto. L’ordinanza non ha definito il merito delle censure relative al soccorso istruttorio, all’ammissione, alla verifica dell’anomalia, alla modifica dei costi della manodopera o alla congruità dell’offerta; ha fissato per il merito l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 50, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

    Individuato quale base normativa dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio nelle more dell’approvazione del contratto.

  • art. 108 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato nell’atto impugnato in relazione alla valutazione di convenienza e idoneità dell’offerta economica.

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato nell’atto impugnato quale disciplina della verifica dell’anomalia dell’offerta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice deve bilanciare l’interesse del ricorrente alla sospensione degli atti di gara con l’interesse della stazione appaltante alla continuità e al celere avvio del servizio, valutando anche le concrete esigenze temporali connesse all’imminente esecuzione.
  • La durata pluriennale della concessione può incidere sul bilanciamento cautelare: la permanenza di una possibilità di subentro futuro riduce l’urgenza della tutela sospensiva immediata, ferma restando la decisione nel merito delle censure.
  • L’autorizzazione all’esecuzione anticipata del servizio costituisce un elemento concreto rilevante nella valutazione cautelare dell’interesse pubblico all’avvio tempestivo della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoOfferta e valutazione
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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