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Ordinanza

Ordinanza n. 3190/2026 - Roma, Sezione 5

per la declaratoria della nullità, previa concessione delle misure cautelari richieste, della graduatoria definitiva del 27.12.2024 pubblicata all’esito del concorso pubblico per titoli di servizio ed esami, indetto dal Ministero di Giustizia – Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria con P.D.G. del 6 settembre 2023 per la nomina di n. 60 vice commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, e relativa alla selezione del venti per cento dei suddetti posti, vale a dire n. 12 posti, riservati al personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti, cui l’odierna ricorrente ha partecipato giusta domanda di partecipazione del 9.11.2023, classificandosi alla tredicesima posizione e risultando idonea non vincitrice; della nota m_dg.GDAP.03/06/2025.0240889.U del 3.6.2025 con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato il provvedimento di convocazione di sole 58 unità vincitrici del concorso rispetto ai 60 posti finanziati e messi a concorso, dando avvio al 1° corso di formazione per la nomina di 58 Vice Commissari di Polizia Penitenziaria, presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma; di tutti i verbali di commissione, quali i verbali degli esami orali, i verbali delle prove ed i verbali attestanti i punteggi attribuiti per i titoli posseduti (in narrazione, tutti ai documenti nn. 18, 19 e 20), tutti documenti acquisiti dall’odierna ricorrente previa istanza di accesso agli atti del 8.7.2025, evasa solo parzialmente (con nota di riscontro m_dg.GDAP.15/12/2025.0552845.U del 15.12.2025); per la declaratoria di nullità, in particolare, di tutti i verbali relativi al candidato Dott. Trainito Liborio Andrea n. di matricola 139116 e, in dettaglio, del verbale n. 40 dell’11.12.2024 relativo alla prova orale sostenuta dal Dott. Trainito in pari data, rispetto al quale la ricorrente ha rilevato elementi di ragionevole e forte perplessità dovuti dalla palese correzione del voto assegnato al candidato con una sovrascrittura, non affiancata da alcuna vidimazione, sulla seconda cifra (numero 6) del punteggio 26,00 ripotato nella casella “Voto orale” e, di conseguenza, anche nella seconda cifra del punteggio (numero 6) riportato nella casella “Totale” per il punteggio totale di 26,50 (0,50 quale somma delle caselle “lingua” e “informatica”); conseguentemente per la declaratoria di nullità dei provvedimenti di assegnazione delle sedi (nota prot. m_dg.GDAP.24/03/2026.0139963.U); contestualmente, per l’annullamento dei medesimi atti, oltre che per i motivi infra indicati, anche per violazione degli artt. 21-septies della L. n. 241/1990 e 31, comma 4, c.p.a. ed espletata in difetto dei requisiti di imparzialità e trasparenza; ed ancora, per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza in autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990 del 16.3.2026 con la quale la ricorrente ha chiesto al Ministero di Giustizia – Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria l’annullamento e/o la rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico per n. 60 posti di Funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché formatosi sull’obbligo di verifica spettante all’Amministrazione penitenziaria resistente circa i rapporti di parentela del candidato dott. Trainito Liborio Andrea con altro dirigente della medesima Amministrazione -in servizio o meno al momento dell’espletamento del concorso- e dell’eventuale correlazione tra i suddetti rapporti e la sovrascrittura non vidimata e non registrata apportata al verbale n. 40 dell’11.12.2024 relativo alla prova orale sostenuta dallo stesso dott. Trainito; per l’annullamento e la declaratoria di nullità del contratto sottoscritto dal Dott. Trainito Liborio Andrea, documento non in possesso della ricorrente ma ritenuto esistente per via della convocazione del dott. Trainito tra 58 unità vincitrici del concorso per l’espletamento del 1° corso di formazione per la nomina di 58 Vice Commissari di Polizia Penitenziaria, presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” di Roma; e per l’annullamento di tutti gli adempimenti conseguenti del Ministero di Giustizia – Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria relativi alle modalità di riconoscimento dei titoli e dei requisiti per la partecipazione al predetto corso di formazione, al fine di rendere effettiva l’utile collocazione in graduatoria della dott.ssa Rossella Adriana Seria e per l’accertamento di quest’ultima, una volta dichiarata ideona e vincitrice di frequentazione della scuola e di presa in servizio ex tunc secondo la posizione legittimamente riconosciuta in graduatoria; nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, relazioni ed atti endoprocedimentali che hanno concorso alle determinazioni finali, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202605251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del concorso, provvedimento di convocazione dei vincitori, verbali della commissione e atti conseguenti, inclusi gli atti relativi all’assegnazione delle sedi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi al tredicesimo posto nella quota di posti riservata al personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti, ha contestato la graduatoria definitiva del concorso per la nomina di vice commissari della Polizia penitenziaria, nonché la convocazione di 58 vincitori su 60 posti messi a concorso, i verbali della commissione e, in particolare, il verbale relativo alla prova orale di un candidato collocato tra i vincitori. Ha dedotto la presenza di una sovrascrittura non vidimata sul voto riportato nel verbale, prospettando la nullità o l’annullabilità degli atti per violazione degli artt. 21-septies, 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, dell’art. 31, comma 4, c.p.a., nonché per difetto di imparzialità e trasparenza. Ha inoltre chiesto l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di autotutela e sull’istanza volta a sollecitare verifiche sui rapporti di parentela del candidato interessato, nonché degli atti conseguenti e l’accertamento del diritto alla riammissione o alla nomina con decorrenza retroattiva. La ricorrente ha riferito di avere acquisito alcuni atti mediante accesso documentale, evaso solo parzialmente, sostenendo che tale acquisizione consentisse l’impugnazione in quel momento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo il ricorso irricevibile. La graduatoria, individuata quale atto lesivo dal quale derivava la lesione, era stata pubblicata il 27 dicembre 2024, mentre il ricorso era stato notificato il 24 aprile 2026, oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a. per l’azione di annullamento e dall’art. 31 c.p.a. per l’azione di nullità. Il giudice ha precisato che la conoscenza successiva di ulteriori atti, acquisiti mediante istanza di accesso, può eventualmente giustificare la proposizione di motivi aggiunti, ma non consente di differire o riaprire i termini per impugnare l’atto lesivo originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo e non può essere differito dalla successiva acquisizione di ulteriori documenti mediante accesso.

  • art. 31 c.p.a.

    Anche l’azione diretta alla declaratoria di nullità è soggetta al termine previsto dalla norma; la conoscenza successiva di atti ulteriori non riapre il termine per contestare l’atto lesivo originario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è respinta in assenza del fumus boni iuris, ravvisato nella manifesta tardività del ricorso.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La prospettazione della nullità degli atti non ha impedito la verifica preliminare della tempestività dell’azione proposta ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    La mera presentazione di un’istanza di autotutela non incide sui termini decadenziali per impugnare l’atto originariamente lesivo.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La richiesta di annullamento d’ufficio non riapre i termini per la proposizione dell’azione giurisdizionale contro l’atto lesivo.

Massime di principio

  • La successiva acquisizione di documenti mediante accesso agli atti può consentire, ove ne ricorrano i presupposti, la proposizione di motivi aggiunti, ma non differisce né riapre il termine decadenziale per impugnare l’atto lesivo originario, quando questo era già conosciuto.
  • La contestazione della nullità di un provvedimento non consente di eludere i termini processuali applicabili all’azione di nullità ai sensi dell’art. 31 c.p.a., quando la domanda è proposta oltre il termine previsto dalla legge.
  • La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende e non riapre i termini per impugnare in sede giurisdizionale l’atto amministrativo originariamente lesivo.
  • In sede cautelare, la tardività manifesta del ricorso esclude il fumus boni iuris e giustifica il rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDecadenza e tardivitàTutela cautelareAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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