Ordinanza n. 1058/2026 - Salerno, Sezione 3
per la declaratoria di nullità ovvero per l'annullamento: 1) del riscontro del Responsabile del reparto conducenti della Motorizzazione - UMCSA - Revisione Patenti del 20.11.2025 con cui è stata rigettata la richiesta di conformarsi alla -OMISSIS- pubblicata in data 18.05.2023 ed a consegnare la patente di guida al sig.-OMISSIS- libera da vincoli e prescrizioni; 2) di ogni altro atto non conosciuto, connesso collegato e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di restituzione della patente di guida e di conformazione alla sentenza del Giudice di Pace di Eboli del 18 maggio 2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda qualificata come azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Eboli, che aveva accolto l'opposizione contro il verbale dei Carabinieri relativo alla violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), del Codice della strada, concernente la guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto che il Ministero, negando la restituzione della patente libera da vincoli e prescrizioni, avrebbe violato gli obblighi derivanti dalla predetta sentenza. Il ricorso prospetta tuttavia censure astrattamente riconducibili sia all'azione di annullamento del diniego sia all'azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che nel ricorso sono cumulate o comunque prospettate questioni riferibili ad azioni soggette a riti diversi: l'ottemperanza, trattata in rito camerale, e l'annullamento del provvedimento amministrativo, soggetto al rito ordinario. Applicando l'art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario, fissando la pubblica udienza per la discussione del merito al 23 febbraio 2027 e ordinando l'iscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario
Quando nel medesimo ricorso sono prospettate azioni soggette a riti diversi, il giudizio deve essere trattato secondo il rito ordinario; nel caso concreto ciò ha comportato la conversione dal rito camerale dell'ottemperanza al rito ordinario dell'azione di annullamento.
art. 186, comma 2, lett. a), Codice della strada
È la disposizione richiamata nel verbale di accertamento per la guida in stato di ebbrezza, oggetto dell'opposizione accolta dal Giudice di Pace; non è stata direttamente interpretata dal TAR nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo prospetta contestualmente censure riconducibili ad azioni soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
- La contestazione del diniego dell'amministrazione di dare esecuzione a una pronuncia favorevole può presentare profili sia di ottemperanza sia di annullamento del diniego; in tale ipotesi il giudice deve individuare il rito applicabile alla compresenza delle azioni, senza definire il merito con la sola ordinanza di conversione.
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