Cassazione Civile, Ordinanza n. 07713/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione compensi non dichiarati sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e ricostruendo induttivamente il reddito tramite i compensi risultanti dai modelli 770 dei clienti. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che l'Ufficio non avesse considerato i costi necessari per produrre i ricavi e, dall'altro, che le sanzioni non fossero dovute perché l'omessa presentazione delle dichiarazioni era imputabile al commercialista incaricato. In appello la CTR aveva ridotto le sanzioni del 50% per la responsabilità del professionista, ma aveva negato ulteriori costi per difetto di prova. In cassazione il contribuente deduceva: violazione dell'art. 39, comma 3, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 sul presupposto che anche nell'accertamento induttivo dovessero essere riconosciuti i costi sostenuti; violazione dell'art. 2729 c.c. per l'asserita mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 per la non punibilità a causa del comportamento del commercialista.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo puro in presenza di omessa dichiarazione dei redditi, anche se fondato su presunzioni non gravi, precise e concordanti, salva la prova contraria del contribuente. Ha inoltre confermato il diniego di ulteriori costi perché il ricorrente non aveva fornito prova documentale di spese diverse e ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede amministrativa, né aveva indicato la loro incidenza percentuale. Quanto alle sanzioni, la Corte ha escluso l'esimente prevista per il fatto del professionista incaricato, osservando che la prova dell'assenza di colpa e dell'effettiva vigilanza sul professionista grava sul contribuente; nel caso concreto era stata dimostrata solo la denuncia del commercialista, non anche la vigilanza sul suo operato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del contribuente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 39 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973
In caso di omessa dichiarazione dei redditi è legittimo l'accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, senza necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, fermo il diritto del contribuente di fornire prova contraria.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma di riferimento per l'accertamento induttivo in materia IVA, in coerenza con la legittimità dell'utilizzo di presunzioni semplici in caso di omessa dichiarazione.
La censura è stata ritenuta inconferente perché l'accertamento induttivo puro non richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 472/1997
La non punibilità per la violazione imputabile al professionista incaricato opera solo se il contribuente dimostra di aver vigilato sul professionista e di avergli fornito la provvista necessaria; la mera denuncia del professionista non basta.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997
La colpa del contribuente si presume nelle sanzioni amministrative tributarie e l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 3 l. n. 689 del 1981
Richiamato per il principio secondo cui, nelle sanzioni amministrative, non basta la sola volontarietà della condotta, ma la colpa si presume fino a prova contraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1bis del citato art. 13
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo puro anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; resta salvo il potere del contribuente di opporre prova contraria documentale.
- Nel giudizio sul quantum del reddito accertato induttivamente, il contribuente che intenda ottenere il riconoscimento di ulteriori costi ha l'onere di provarne l'esistenza e l'incidenza, non essendo sufficiente una generica allegazione di spese inerenti all'attività.
- L'esimente per violazione tributaria imputabile al professionista incaricato richiede la dimostrazione, da parte del contribuente, di aver vigilato sul mandato e di aver fornito al professionista la necessaria provvista; la sola denuncia del professionista non basta a escludere le sanzioni.
- Nelle sanzioni amministrative tributarie la colpa del contribuente si presume e l'assenza di colpa costituisce fatto impeditivo che deve essere provato dal contribuente stesso.
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