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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, inquadrata nella categoria C del CCRL con qualifica di agente tecnico esattore, che ha chiesto il riconoscimento dal 19.12.2006 della superiore qualifica B1 e il pagamento delle differenze retributive tra il livello C percepito e quello rivendicato. La lavoratrice sosteneva di essere stata adibita alle funzioni di operatrice "Punto Blu" presso la sede di Catania, occupandosi di pratiche amministrative connesse alla stipula di contratti Telepass, pur senza il formale inquadramento in uno dei posti previsti nella pianta organica del relativo servizio. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il Consorzio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1 e 24 della l.r. Sicilia n. 10/2000, del CCRL applicabile e dell'art. 21 l. n. 241/1990, sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente riconosciuto il diritto alle maggiori retribuzioni sulla base di una qualifica e di un inquadramento non previsti dal contratto collettivo regionale e in contrasto con la disciplina vigente; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., perché la qualifica di operatrice "Punto Blu" in categoria B1 sarebbe stata inesistente nel CCRL siciliano e quindi non attribuibile a una dipendente inquadrata in categoria C. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata sul diritto alla retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost. per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, riconosciuto anche quando la corrispondente posizione organizzativa sia stata prevista nella pianta organica e la lavoratrice vi sia stata effettivamente adibita dopo prova selettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; le censure prospettate sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1 l.r. Sicilia n. 10/2000

    È invocato dal ricorrente come base della disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego regionale contrattualizzato, ma la Corte non accoglie la tesi di incompatibilità della decisione di merito con tale disciplina.

  • art. 24 l.r. Sicilia n. 10/2000

    È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro pubblico regionale; non viene però ritenuto decisivo per escludere il diritto alle differenze retributive.

  • art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato nel primo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ritiene che la censura non aggredisca correttamente il fondamento della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte osserva che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi.

  • art. 36 Cost.

    Costituisce il fondamento del diritto del lavoratore pubblico alla retribuzione proporzionata e sufficiente per le mansioni effettivamente svolte, anche quando svolte di fatto in posizione superiore.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato come parametro normativo per la misura del compenso dovuto per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento delle mansioni superiori deve essere compiuto tenendo conto dell'atto di macro-organizzazione con cui l'amministrazione ha adattato i profili professionali della contrattazione collettiva alla propria struttura e ha individuato i posti della pianta organica; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione in tale attività organizzativa generale.
  • Il diritto del dipendente pubblico al compenso per mansioni superiori svolte di fatto non è subordinato alla legittimità dell'assegnazione delle mansioni, perché la tutela retributiva discende dall'art. 36 Cost. e mira a garantire una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato.
  • Il riconoscimento delle differenze retributive può essere escluso solo se l'espletamento delle mansioni superiori è avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero in presenza di fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o di altre situazioni di illiceità incompatibili con norme fondamentali o principi basilari dell'ordinamento.
  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare un profilo che non è stato decisivo nella motivazione del giudice di merito.
  • Nel pubblico impiego, il contratto collettivo e la classificazione professionale possono fungere da parametro per la determinazione della giusta retribuzione, ma non escludono, di per sé, il diritto alle differenze retributive per mansioni effettivamente superiori riconosciuto in base al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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