Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso e accettazione del controricorrente. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Il provvedimento non affronta il merito della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in una controversia indicata come attinente all'impiego pubblico. Prima della camera di consiglio, però, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso; il controricorrente ha accettato la rinuncia. Non emergono dal testo i motivi sostanziali della controversia originaria, né i motivi specifici del ricorso, perché il provvedimento si limita a prendere atto della rinuncia e della relativa accettazione.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dispone l'estinzione del processo e può non provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte intimata o controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia e accettazione, la Corte può dichiarare nulla sulle spese, senza affrontare le questioni sostanziali dedotte con il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25519/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25520/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →