Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, già in servizio presso l'amministrazione finanziaria dopo una precedente esperienza presso un ente privatizzato del comparto, ha chiesto l'accertamento del diritto a partecipare a una procedura di progressione economica e il conseguente riconoscimento della fascia retributiva F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2010, sostenendo che dovevano essere computati anche i periodi di servizio anteriori al 2008 e che l'art. 4, comma 4, del d.lgs. 283/1998 gli attribuiva il diritto al rientro con riconoscimento dell'anzianità e della posizione economica maturabile. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato, ritenendo che l'interessato fosse ormai dipendente del Ministero non solo formalmente ma anche di fatto, per essere stato inserito stabilmente nella struttura ministeriale dopo la riammissione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dalla sentenza emerge che il ricorso non è stato correttamente corredato del provvedimento impugnato: è stato depositato solo il dispositivo della sentenza d'appello e non la sentenza stessa, con conseguente improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., rilevando che nel fascicolo telematico e in quello cartaceo risultava depositato soltanto il dispositivo della sentenza impugnata, senza la copia autentica della sentenza d'appello. Poiché tale omissione integra una causa di improcedibilità del ricorso, la Corte non ha esaminato il motivo di censura nel merito. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine di legge e, a pena di improcedibilità, deve essere corredato dalla copia autentica della sentenza impugnata; il solo deposito del dispositivo non è sufficiente.
art. 362 c.p.c.
Richiamato solo in relazione ai provvedimenti da depositare nei casi di conflitto di giurisdizione; non rilevante nella decisione di merito, ma citato come ipotesi alternativa dell'art. 369 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
art. 4, comma 4, d.lgs. 283/1998
È richiamato nella ricostruzione della pretesa sostanziale del lavoratore, che invocava il riconoscimento dell'anzianità e della posizione economica al momento della riammissione nei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sola parte dispositiva della sentenza impugnata non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c.: occorre la copia autentica integrale del provvedimento, altrimenti il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità per difetto di deposito della sentenza impugnata è rilevabile sulla base del controllo del fascicolo telematico e di quello cartaceo e preclude l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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