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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25519/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un istituto scolastico pubblico ha impugnato una sanzione disciplinare di multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata dal dirigente scolastico in relazione a condotte ritenute disciplinarmente rilevanti connesse al rifiuto di prendere servizio presso un diverso plesso scolastico. Il lavoratore ha chiesto l'annullamento della sanzione e degli atti presupposti, deducendo: incompetenza del dirigente scolastico a irrogare la multa; vizi formali della contestazione disciplinare; lesione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'audizione durante una malattia; omessa affissione del codice disciplinare; mancata comunicazione dell'ordine di servizio di assegnazione al plesso; insalubrità del luogo di lavoro con conseguente legittimità del rifiuto di prestare servizio; mancata ammissione di prove decisive; sproporzione della sanzione. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno respinto le domande. In cassazione il ricorrente ha riproposto otto motivi, tutti attinenti alla legittimità del procedimento disciplinare, alla competenza del dirigente, alla garanzia del contraddittorio, alla prova dell'assegnazione al plesso e alla proporzionalità della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i primi, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, inammissibili il quinto e l'ottavo, e assorbito il settimo. Ha confermato la decisione di merito che aveva giudicato legittima la sanzione disciplinare. In particolare ha ritenuto che la multa potesse essere legittimamente irrogata dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e dell'art. 94 CCNL Scuola; che la contestazione e la sanzione potevano essere trasmesse via PEC; che l'istanza di rinvio dell'audizione poteva essere proposta solo dal dipendente convocato e non dal difensore; che la mancata affissione del codice disciplinare era irrilevante rispetto a violazioni dei doveri fondamentali e, in ogni caso, il codice risultava pubblicato sul sito dell'istituto; che la censura sull'avvenuta assegnazione al plesso tendeva a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione; che il rifiuto di prendere servizio integrava insubordinazione e che la denunciata insalubrità del luogo di lavoro non era stata allegata e provata come lesiva della salute del dipendente; che il giudizio di proporzionalità della sanzione è apprezzamento di fatto insindacabile se adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. 165/2001

    per le infrazioni di minore gravità, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, egli conclude il procedimento con archiviazione o irrogazione della sanzione; la contestazione deve essere scritta e le comunicazioni successive possono avvenire via PEC.

  • art. 7, comma 2, Statuto dei Lavoratori

    richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del procedimento disciplinare, ma non è stato ritenuto violato alla luce della disciplina speciale applicata nel caso concreto.

  • CCNL Comparto Scuola, art. 94

    "Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico"

    riconosce la competenza del dirigente scolastico a irrogare la multa, sanzione intermedia tra rimprovero verbale e sospensione.

  • CCNL Comparto Scuola, art. 92

    richiamato come base contrattuale per qualificare il rifiuto di prendere servizio come condotta disciplinarmente rilevante e insubordinazione.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato ai fini della proporzionalità della sanzione disciplinare, giudicata in sede di merito e non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prova dei fatti allegati; il motivo istruttorio è stato comunque assorbito dal rigetto delle altre censure.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e dell'ammissione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 32 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della prestazione in ambiente insalubre.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla tutela della salute e sicurezza del lavoratore; la Corte ha affermato che la criticità ambientale rileva solo se allegata e provata come lesiva della salute.

  • D.Lgs. 626/1994

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela della sicurezza sul lavoro.

  • D.Lgs. 81/2008

    richiamato dal ricorrente nel quadro della tutela della sicurezza sul lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare del personale scolastico, la multa rientra tra le sanzioni che, in presenza di una struttura con responsabile dirigenziale, possono essere irrogate direttamente dal dirigente scolastico secondo l'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e la contrattazione collettiva di settore.
  • La contestazione disciplinare e gli atti successivi possono essere validamente comunicati tramite posta elettronica certificata, senza che sia necessario un obbligo di firma digitale sul documento trasmesso, purché il contenuto cartaceo sia correttamente trasmesso in copia elettronica.
  • Nel contraddittorio disciplinare, l'istanza di rinvio dell'audizione per grave impedimento deve provenire dal dipendente convocato; il difensore o il rappresentante sindacale svolgono una funzione di assistenza e non di sostituzione del lavoratore rispetto a tale richiesta.
  • La mancata affissione del codice disciplinare non determina di per sé invalidità della sanzione quando la condotta contestata viola doveri fondamentali del lavoratore; inoltre, la pubblicazione del codice sul sito dell'istituto può soddisfare l'esigenza di conoscibilità.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la prova dell'assegnazione a una sede di servizio o la valutazione della proporzionalità della sanzione, sono inammissibili in cassazione se richiedono una nuova valutazione del merito.
  • Il rifiuto del dipendente di eseguire l'ordine di servizio e prendere servizio nella sede assegnata può integrare insubordinazione disciplinare; la dedotta insalubrità del luogo di lavoro è rilevante solo se specificamente allegata e provata come incidente sulla salute del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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