Cassazione Civile, Ordinanza n. 25524/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica aveva partecipato a una procedura selettiva interna per il conferimento di due posizioni organizzative. Sosteneva che l'incarico fosse stato attribuito illegittimamente a un altro candidato, in violazione del CCNL e del regolamento aziendale, e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della deliberazione di conferimento nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in particolare per perdita di chance e mancata percezione dell'indennità di posizione organizzativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando un danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo non dimostrata la chance risarcibile e valorizzando la bassa percentuale di probabilità di vittoria. In cassazione la lavoratrice deduceva: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione nella statuizione sui criteri di quantificazione del danno; violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; omessa pronuncia e violazione degli artt. 99, 112 c.p.c. e 2907 c.c. per non avere esaminato tutte le voci di danno dedotte; omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. per non avere effettuato la comparazione dei curricula e per avere rigettato la pretesa risarcitoria sulla sola base della percentuale astratta di successo. La resistente proponeva anche ricorso incidentale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato l'assenza di motivazione della procedura comparativa, benché il verbale di selezione attestasse l'esame dei curricula.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura di motivazione perché la Corte d'appello aveva rigettato il danno da perdita di chance senza effettuare la necessaria comparazione dei curricula e senza accertare correttamente i presupposti del nesso causale e della chance concreta. Il primo motivo è stato assorbito; il secondo è stato respinto perché l'appello si confrontava con la sentenza di primo grado; il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. Il ricorso incidentale dell'amministrazione è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione, anche sintetica, del verbale richiamato. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare e valutare l'eventuale ultrapetizione o l'omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione sul punto rigettando o assorbendo le relative censure
art. 434 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'appello deve contenere la specifica contestazione della ratio decidendi, ma nel caso concreto l'atto di appello era stato ritenuto sufficientemente specifico dalla Corte territoriale
art. 132 c.p.c.
la motivazione è stata ritenuta viziata perché perplessa e contraddittoria, in quanto la Corte d'appello non ha svolto l'accertamento comparativo necessario
art. 2907 c.c.
richiamato insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione alla dedotta omessa considerazione di tutte le domande di danno
art. 99 c.p.c.
invocato a sostegno della censura per omessa pronuncia sulle domande di parte
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, imponendo l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti
art. 21 CCNL Comparto Sanità Pubblica 1998/2001
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della motivazione e della procedura di valutazione comparativa
art. 11 lett. A CCNL 2000/2001
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della selezione e della motivazione
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
richiamato per l'accertamento dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio per perdita di chance derivante da una selezione interna illegittima, non basta richiamare una percentuale astratta di probabilità di successo: occorre una verifica concreta, comparativa e motivata dei curricula, dei titoli e dei requisiti dei candidati, così da accertare se la chance fosse effettiva e causalmente collegata alla condotta illegittima.
- La perdita di chance risarcibile non discende automaticamente dall'illegittimità della procedura selettiva; il danneggiato deve allegare e provare, almeno in via presuntiva ma in modo serio e specifico, elementi idonei a dimostrare una possibilità concreta di esito favorevole prossima alla certezza.
- La motivazione che rigetta o quantifica il danno da perdita di chance deve seguire l'ordine logico corretto dell'accertamento: prima la comparazione delle posizioni dei candidati e la verifica del nesso causale, poi l'eventuale apprezzamento probabilistico della chance.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di eccezioni o questioni senza criticarne specificamente la motivazione comporta l'inammissibilità del motivo.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che gli atti e i documenti su cui la censura si fonda siano indicati in modo puntuale e che il loro contenuto essenziale sia riportato nel ricorso, senza necessità di una trascrizione integrale ma con sufficienza a consentire il controllo di legittimità.
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