Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice del comparto sanitario pubblico aveva chiesto di accertare l’illegittimità/nullità dei termini apposti a una serie di contratti a tempo determinato stipulati con un’azienda sanitaria provinciale, sostenendo che essi fossero stati reiterati per far fronte a un bisogno stabile e durevole di personale e che, per l’abuso, dovesse riconoscersi il risarcimento del danno comunitario. Il Tribunale aveva ritenuto abusiva la reiterazione oltre il limite massimo di 36 mesi e aveva condannato l’ente al pagamento di 4 mensilità; la Corte d’appello aveva invece escluso sia l’illegittimità della successione dei contratti, valorizzando la disciplina speciale per il personale sanitario e la successiva assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice, sia il diritto al risarcimento, ritenendo la stabilizzazione satisfattiva. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 368/2001 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: con il primo motivo ha sostenuto che il superamento della soglia dei 36 mesi di rapporti a termine nel pubblico impiego comporta il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001; con il secondo ha sostenuto che la successiva assunzione non costituiva una vera stabilizzazione idonea a neutralizzare l’abuso, perché era avvenuta per scorrimento di graduatoria e non tramite una procedura di stabilizzazione del personale precario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda di danno comunitario, confermando la quantificazione già operata dal Tribunale in 4 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre accessori. Ha quindi condannato l’azienda sanitaria resistente al pagamento delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi e ha escluso che la successiva assunzione della lavoratrice, avvenuta per scorrimento di graduatoria concorsuale e non come stabilizzazione certa e obbligatoria, fosse misura satisfattiva idonea a escludere il risarcimento.
Norme richiamate
Nel pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine comporta tutela risarcitoria; il parametro va letto in conformità al canone di effettività e può essere integrato dal criterio di liquidazione di cui all’art. 32, comma 5, l. 183/2010, come danno presunto a contenuto sanzionatorio.
art. 5, comma 4 bis; art. 10, comma 4 ter
Il superamento del limite di durata dei rapporti a termine rende illegittima la reiterazione; la disciplina speciale del settore sanitario non legittima, da sola, proroghe o reiterazioni oltre i limiti di legge.
Ha introdotto la disciplina speciale richiamata per il settore sanitario, finalizzata a garantire la continuità dei servizi e i livelli essenziali di assistenza.
Convertendo il d.l. 158/2012, ha confermato la disciplina speciale invocata per il settore sanitario pubblico.
Ha ripreso la disciplina speciale per il settore sanitario pubblico richiamata dalla Corte d’appello e esaminata dalla Cassazione.
d.lgs. 125/2013
Richiamato nel ragionamento della Corte d’appello come parte del quadro normativo che consentiva la proroga delle graduatorie e l’uso dei contratti a termine.
È il parametro utilizzato come criterio di liquidazione del danno presunto/forfetizzato, applicabile in via analogica al pubblico impiego privatizzato per il danno da abusiva reiterazione.
L. 300/2010
Non presente nel testo; non ricavabile.
D.L. 75/2017
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sua assunzione non era avvenuta tramite la procedura di stabilizzazione del personale precario.
direttiva 1999/70/CE
La tutela contro l’abuso dei contratti a termine deve essere effettiva; la successiva assunzione è satisfattiva solo se costituisce vera misura di stabilizzazione causalmente collegata all’abuso e idonea ex ante a offrire certezza di stabilizzazione.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di durata integra una violazione che dà luogo a tutela risarcitoria, anche quando la conversione del rapporto non sia consentita.
- Il danno da abuso del contratto a termine può essere liquidato con criterio presuntivo e forfetario, in base all’art. 32, comma 5, l. 183/2010, come danno comunitario, salva la prova di un pregiudizio maggiore.
- La successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore esclude il risarcimento solo se costituisce una vera stabilizzazione, nei ruoli dell’ente autore dell’abuso, causalmente ricollegata all’illecito e inserita in una procedura che offra già ex ante una ragionevole certezza di assunzione stabile.
- Non è sufficiente, per neutralizzare l’abuso, una semplice assunzione avvenuta per scorrimento di graduatoria o tramite concorso; in tal caso l’abuso resta antecedente remoto e il pregiudizio può essere risarcito.
- La disciplina speciale del settore sanitario non consente di derogare in modo generale ai limiti legali sulla durata e reiterazione dei contratti a termine se manca una specifica previsione di deroga espressa.
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