Cassazione Civile, Ordinanza n. 28240/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di buoni postali fruttiferi acquistati su moduli della precedente serie "P" e successivamente timbrati come "Q/P". Il titolare ha sostenuto che, per il terzo decennio di durata del titolo, dovessero applicarsi i rendimenti indicati nella tabella a tergo del buono, propria della serie "P", perché il timbro apposto sul retro sarebbe stato poco leggibile e comunque non idoneo a sostituire in modo chiaro la disciplina originaria. Ha inoltre invocato la prevalenza delle clausole riportate sul titolo rispetto al decreto ministeriale e ha contestato la compensazione delle spese. La società resistente ha invece sostenuto che, per effetto del decreto ministeriale istitutivo della nuova serie "Q", i buoni della precedente serie "P" emessi dopo l'entrata in vigore del decreto vanno considerati titoli della nuova serie "Q/P", con applicazione dei tassi della tabella ministeriale allegata, anche per l'ultimo decennio. In Cassazione sono stati proposti cinque motivi: vizio motivazionale sul timbro e sulla sua leggibilità; violazione del D.M. 13 giugno 1986 e dei principi espressi dalle Sezioni Unite sulla prevalenza del testo del buono; errata applicazione dei tassi per gli ultimi dieci anni; violazione degli artt. 1342, 1339 e 1419 c.c. e del D.M. 13 giugno 1986; censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della leggibilità del timbro era stata esaminata dal giudice di merito e, comunque, il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'insufficienza della motivazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che il D.M. 13 giugno 1986, emanato in base all'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, ha natura cogente e integra il contenuto del rapporto; nei buoni della serie "Q/P" timbrati secondo il decreto non vi è un contrasto tra titolo e decreto, ma l'applicazione conforme della disciplina ministeriale. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, richiamando l'orientamento più recente secondo cui, per i buoni "Q/P" emessi su moduli della serie "P" con timbro sostitutivo, i rendimenti dell'ultimo decennio non sono quelli della serie "P" ma quelli previsti dalla disciplina ministeriale della serie "Q". Il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura in cassazione è limitata all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge relative alla disciplina dei buoni postali fruttiferi.
"Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".
La disposizione, come novellata, ha natura cogente e consente variazioni anche peggiorative dei tassi; la disciplina ministeriale integra e sostituisce le clausole difformi del titolo.
D.M. 13 giugno 1986
I suoi artt. 4 e 5 istituiscono la serie "Q" e prevedono che i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 siano timbrati "Q/P" sul fronte e sul retro, con applicazione dei nuovi tassi ministeriali.
art. 4 D.M. 13 giugno 1986
Stabilisce l'istituzione della nuova serie "Q" e che gli interessi sono quelli indicati nelle tabelle allegate e riportati a tergo dei buoni.
art. 5 D.M. 13 giugno 1986
Prevede espressamente la timbratura dei buoni della precedente serie "P" con la dicitura "serie Q/P" e con l'indicazione, sul retro, dei nuovi tassi.
È invocato dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle clausole aggiunte nei moduli/formulari, ma la Corte non lo ritiene decisivo alla luce della disciplina cogente speciale.
È ritenuto applicabile per l'inserzione automatica della disciplina imperativa ministeriale nel contenuto del rapporto, sostituendo le clausole difformi.
È richiamato nel contesto dell'argomento sulla sostituzione delle clausole incompatibili con la normativa imperativa.
È la norma sulle spese processuali invocata nel quinto motivo, poi assorbito.
art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese di lite.
È richiamato per qualificare i buoni postali come titoli di legittimazione, non come titoli di credito.
È il testo unico postale da cui deriva la disciplina generale dei buoni postali fruttiferi.
D.L. n. 460/1974 convertito in L. n. 588/1974
Ha modificato l'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, consentendo la variazione dei tassi con decreto ministeriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi emessi in forza dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, la disciplina dei tassi contenuta nel decreto ministeriale applicabile ha natura cogente e può sostituire le condizioni difformi riportate sul titolo tramite inserzione automatica ex art. 1339 c.c.
- Quando il buono è emesso su modulo della precedente serie ma timbrato secondo le prescrizioni del decreto istitutivo della nuova serie, il giudizio interpretativo deve considerare l'intero contenuto del titolo, compresa la stampigliatura sostitutiva, senza isolare una parte del testo cartolare.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non può essere usata per rimettere in discussione la sufficienza o la qualità della motivazione del giudice di merito.
- In presenza di una disciplina speciale e cogente che regola l'emissione dei buoni e ne prevede espressamente la sostituzione della serie precedente, non può farsi prevalere automaticamente la tabella originaria stampata sul modulo quando questa sia incompatibile con il decreto ministeriale applicabile.
- Per i buoni della serie "Q/P" emessi su moduli della serie "P", la giurisprudenza di legittimità più recente esclude l'applicazione dei tassi della serie "P" per l'ultimo decennio di fruttuosità e applica invece i rendimenti previsti dalla disciplina ministeriale della nuova serie.
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