Cassazione Civile, Ordinanza n. 04722/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha rettificato, per un impianto di serre fotovoltaiche sito in Camporeale e censito in categoria speciale D/1, la rendita proposta in dichiarazione DOCFA da euro 2.558,00 a euro 3.544,00. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, in combinato con l'art. 2 D.L. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993 e il D.M. n. 701/1994, sostenendo che, nella procedura DOCFA, la motivazione dell'atto è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, quando l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi forniti dal contribuente; con il secondo deduce omesso esame di una circostanza decisiva, lamentando che la CTR non abbia valutato la censura dell'Ufficio sulla correttezza nel merito del procedimento di revisione della rendita.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto valida la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario di primo grado, richiamando il principio di ultrattività dell'elezione di domicilio nel processo tributario quando la parte sia rimasta contumace in appello. Nel merito ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che, in caso di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso sia soddisfatta dalla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se non vengono disattesi gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda solo da una diversa valutazione tecnica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso e la proposta del relatore
richiamato nel rinvio interlocutorio per la rinnovazione della notifica del ricorso, questione poi superata dalla ritenuta validità della notifica già eseguita
applicato, quanto al luogo di notificazione del ricorso per cassazione, nel processo tributario
art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la dichiarazione di residenza/sede o l'elezione di domicilio effettuata in primo grado conserva efficacia per i successivi gradi se la parte non si costituisce in appello o non indica diversamente
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplinano le notificazioni nel processo tributario, eseguite nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata
art. 7 della legge n. 212 del 2000
invocato dall'Agenzia come parametro della motivazione degli atti tributari; per la procedura DOCFA la motivazione è ritenuta sufficiente nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 2 D.L. n. 16/1993 conv. nella legge n. 75/1993
richiamato in combinato con le altre norme sulla procedura DOCFA e sul classamento catastale
richiamato quale disciplina della procedura DOCFA
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
richiamato per distinguere il riclassamento d'ufficio dal classamento su iniziativa del contribuente tramite DOCFA
art. 10, r.d.l. n. 652 del 1939 conv. in l. n. 1249 del 1939
richiamato per la stima diretta degli immobili a destinazione speciale
art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973
richiamato per affermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare, in particolare del gruppo D, sono classificati mediante stima diretta
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione può essere validamente eseguita presso il domicilio eletto in primo grado, in forza del principio di ultrattività dell'indicazione di residenza/sede e del domicilio, quando la parte sia rimasta contumace in appello o non abbia modificato tali indicazioni.
- In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la diversa rendita derivi da una rivalutazione tecnica dei medesimi dati oggettivi; in tale ipotesi non è necessaria una motivazione analiticamente più ampia.
- La motivazione dell'avviso di classamento deve invece essere più approfondita quando l'Ufficio disattenda o ridetermini elementi fattuali indicati dal contribuente, dovendo specificare le difformità riscontrate per consentire la difesa e delimitare l'oggetto del giudizio.
- Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare classificati nel gruppo D, la rendita si determina mediante stima diretta e l'Amministrazione può fondarsi anche sulle risultanze documentali senza necessità di un previo sopralluogo, se la valutazione è mirata e specifica.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo della parte contribuente.
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