Cassazione Civile, Ordinanza n. 00092/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso in riassunzione proposto dopo una precedente cassazione con rinvio. La controversia originava da tre avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione del ricorrente e del suo dante causa in una società di persone poi estinta, già oggetto di precedente contenzioso. Dopo un primo annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudizio era stato riassunto dal solo contribuente, anche quale erede di altro destinatario degli avvisi; la CTR aveva però ritenuto tardiva la riassunzione, assumendo che il termine semestrale fosse scaduto il giorno precedente alla notificazione effettiva. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava violazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, in combinato con l’art. 1 della l. 742/1969 e con l’art. 155 c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per la riassunzione andasse computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini, con conseguente tempestività della notificazione eseguita l’11 dicembre 2019.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio, decorrente dal deposito dell’ordinanza di cassazione, deve essere calcolato includendo la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile indistintamente a tutti i termini processuali. Nel caso concreto, aggiungendo i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale decorrente dal 10 maggio 2019, la scadenza cadeva all’11 dicembre 2019, data in cui la riassunzione era stata notificata, sicché essa era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, per l’esame di merito già demandato con il precedente rinvio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la riassunzione del giudizio nel processo tributario dopo la cassazione con rinvio; il termine semestrale va computato tenendo conto della sospensione feriale.
art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali si applica a tutti i termini processuali, incidendo anche su quello per la riassunzione.
Regola il computo dei termini processuali, che devono essere sospesi nel periodo feriale e riprendono a decorrere dopo la sospensione.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nel precedente giudizio di rinvio per affermare che l'imposizione dei soci si fonda sul principio di trasparenza e su una presunzione di percezione del reddito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine semestrale per riassumere il giudizio dopo cassazione con rinvio decorre dal deposito della decisione di legittimità e deve essere computato applicando la sospensione feriale dei termini processuali.
- La sospensione feriale opera in modo generale su tutti i termini processuali, salvo diversa previsione, e incide anche sul termine per la riassunzione del giudizio.
- Se, computando la sospensione feriale, la notificazione dell'atto di riassunzione cade entro il termine così determinato, la riassunzione è tempestiva e non può essere dichiarata inammissibile per tardività.
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