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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il procedimento origina dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente locale aveva contestato la violazione dell'art. 20 del codice della strada per la realizzazione, senza le necessarie autorizzazioni comunale e paesaggistica, di un marciapiede su un lato di un immobile di proprietà esclusiva del destinatario della sanzione. In primo grado l'opposizione era stata respinta e il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo provata la riferibilità materiale dell'opera al proprietario, sulla base di una pluralità di elementi presuntivi: la funzione del manufatto di impedire il deflusso delle acque piovane nella proprietà dell'appellante, la conformità estetica tra il marciapiede e il muro perimetrale dell'edificio, la recente realizzazione del muro e la contiguità temporale con i lavori di ristrutturazione del fabbricato, oltre a una denuncia del vicino. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sul rito e sul processo per avere il giudice valorizzato una denuncia di vicino tardivamente depositata e priva di rilievo processuale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'uso di una fotografia dello stato dei luoghi allegata a detta denuncia e quindi asseritamente inutilizzabile; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver tratto la responsabilità da presunzioni fondate su elementi irritualmente acquisiti e su una datazione dell'opera non risultante dal verbale; 4) motivazione apparente, assumendo che, espunti documenti e foto, la funzione dell'opera non bastasse a provare l'autore materiale della costruzione; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, sul presupposto che, essendo illegittima la sanzione, il Comune avrebbe dovuto essere condannato alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che le censure sulla tardiva produzione documentale e sull'utilizzo della fotografia non potevano essere esaminate perché il ricorso non chiariva se la questione della tardività fosse stata devoluta in appello; trattandosi di vizio processuale, esso doveva emergere nei motivi di gravame e non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione. Quanto al merito delle presunzioni, la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento del giudice di merito, che aveva desunto la paternità dell'opera da una pluralità di indizi convergenti e significativi, con motivazione esauriente e non apparente. È stato anche osservato che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente di riesaminare il merito delle inferenze probatorie. Il quinto motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché fondato esclusivamente sulla pretesa illegittimità della sanzione, già disattesa nei gradi di merito e non sindacabile nei limiti del motivo dedotto. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata difesa del Comune; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le questioni processuali relative alla tardività della produzione di documenti o allegazioni, se non devolute al giudice dell'appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la nullità del primo grado si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
  • Il rilievo officioso di preclusioni o decadenze processuali deve essere esercitato nel grado in cui la questione emerge; se il giudice di primo grado decide il merito senza pronunciarvisi e la questione non è stata devoluta in appello, si forma una preclusione anche per il giudizio di legittimità.
  • In presenza di una decisione di merito sorretta da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto; la Corte di cassazione può sindacare solo l'esistenza di una motivazione non apparente o costituzionalmente inesistente.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando mira, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • La censura sulle spese di lite non è ammissibile se si fonda esclusivamente sulla contestazione del merito della decisione, senza colpire la statuizione sulle spese in sé e per sé considerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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