Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza di appello del 17/12/2024 che li ha dichiarati colpevoli per partecipazione, a vario titolo, ad un'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel dettaglio: 1) Alaa Quasim Rahima ha denunciato errata applicazione della legge penale e carenza/manifestă illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. nonostante la sua confessione e la conferma da parte di coimputati; 2) Muhammed Seyha ha censurato l'erronea applicazione della legge rispetto alla partecipazione all'associazione (art. 416 c.p.) e norme correlate (tra cui art. 3 legge n.146/2006), sostenendo che la condanna si fonda su un concorso in reati-fine non contestati e su valutazioni contraddittorie delle intercettazioni e delle conversazioni; 3) Irakli Khurtsidze ha impugnato il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n.286/1998, ritenendo che le sue dichiarazioni confessorie e il contributo informativo fossero idonei a giustificarne il riconoscimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Motivazioni principali: per Rahima il motivo era mera richiesta di rivalutazione della prova e della gravità della posizione apicale: la confessione è stata ritenuta recessiva rispetto alla gravità e alla professionalità criminale dimostrata, e la differente concessione delle attenuanti rispetto ad altro coimputato è stata ritenuta giustificata da elementi di contenuto diversi; per Seyha la censura è stata considerata rivalutativa dei fatti: la sentenza di merito ha fondato la responsabilità su intercettazioni e elementi indiziari ritenuti coerenti e la Cassazione non può riesaminare il merito; per Khurtsidze il contributo dichiarato non è stato ritenuto idoneo a costituire una collaborazione reale e utile ai fini dell'attenuante speciale (occorre apporto concreto e non mera confessione o elementi secondari). Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma, dopo la riforma del 2008, non consente il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche per il solo stato di incensuratezza: occorrono concreti elementi positivi. La confessione può essere valorizzata ma ha "rilevanza mediata" e può essere esclusa se contraddetta da elementi di disvalore o se si configura come mera strategia utilitaristica
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis; ha modificato i criteri per la concessione delle attenuanti generiche richiedendo elementi positivi concreti
art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Prevede un'attenuante speciale per chi collabora per evitare conseguenze ulteriori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la giurisprudenza richiede una collaborazione reale e utile alle indagini, non basta la sola confessione o resipiscenza né la descrizione di circostanze marginali
Norma sull'associazione per delinquere; la giurisprudenza richiamata chiarisce che non è necessaria la commissione dei 'reati-fine' per configurare la partecipazione all'associazione, né perché tali reati siano stati contestati al singolo partecipante
art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Previsioni sulle censure in Cassazione (inosservanza/erronea applicazione della legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero, in gran parte, meri tentativi di rivalutazione del merito non ammissibili
Richiamata dal ricorrente in relazione ai profili di reato; dal testo della decisione non emerge un'applicazione decisiva differente: le doglianze sono state valutate come ricostruzione alternativa dei fatti e quindi inammissibili
artt. 192, 530 comma 2, 533 cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate dalla difesa (esame di atti, requisiti di motivazione ecc.); la Corte ha ritenuto che le doglianze, ove concernenti la valutazione degli elementi di fatto, configurassero una rivalutazione inammissibile in Cassazione
Richiamato nei parametri di valutazione delle circostanze attenuanti: la confessione ha valenza nei limiti in cui incide sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria
Massime di principio
- La sola confessione non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la condotta confessoriale deve essere valorizzata alla luce della gravità del reato, del ruolo del reo e di elementi positivi concreti
- Differente trattamento sanzionatorio tra coimputati è ammissibile se adeguatamente motivato sulla base di oggettive differenze nel contenuto e nella utilità delle dichiarazioni o del contributo probatorio
- Nelle fattispecie di associazione per delinquere non è necessario che il singolo sia riconducibile alla commissione dei 'reati fine' per affermarne la partecipazione: possono essere sufficienti elementi indiziari sulla partecipazione alla struttura associativa
- Per ottenere l'attenuante speciale di collaborazione (es. art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998) è richiesto un contributo informativo concreto e utile alle indagini; confessioni e informazioni già note o marginali non bastano
- La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito dei fatti: sono inammissibili i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria o la preferibilità di una ricostruzione alternativa, salvo vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà
- Le doglianze meramente 'rivalutative' della prova e delle valutazioni di credibilità fronteggiate da una motivazione congrua e non manifestamente illogica vengono dichiarate inammissibili
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