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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre imputati hanno impugnato la sentenza di appello del 17/12/2024 che li ha dichiarati colpevoli per partecipazione, a vario titolo, ad un'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel dettaglio: 1) Alaa Quasim Rahima ha denunciato errata applicazione della legge penale e carenza/manifestă illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. nonostante la sua confessione e la conferma da parte di coimputati; 2) Muhammed Seyha ha censurato l'erronea applicazione della legge rispetto alla partecipazione all'associazione (art. 416 c.p.) e norme correlate (tra cui art. 3 legge n.146/2006), sostenendo che la condanna si fonda su un concorso in reati-fine non contestati e su valutazioni contraddittorie delle intercettazioni e delle conversazioni; 3) Irakli Khurtsidze ha impugnato il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n.286/1998, ritenendo che le sue dichiarazioni confessorie e il contributo informativo fossero idonei a giustificarne il riconoscimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Motivazioni principali: per Rahima il motivo era mera richiesta di rivalutazione della prova e della gravità della posizione apicale: la confessione è stata ritenuta recessiva rispetto alla gravità e alla professionalità criminale dimostrata, e la differente concessione delle attenuanti rispetto ad altro coimputato è stata ritenuta giustificata da elementi di contenuto diversi; per Seyha la censura è stata considerata rivalutativa dei fatti: la sentenza di merito ha fondato la responsabilità su intercettazioni e elementi indiziari ritenuti coerenti e la Cassazione non può riesaminare il merito; per Khurtsidze il contributo dichiarato non è stato ritenuto idoneo a costituire una collaborazione reale e utile ai fini dell'attenuante speciale (occorre apporto concreto e non mera confessione o elementi secondari). Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi e condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma, dopo la riforma del 2008, non consente il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche per il solo stato di incensuratezza: occorrono concreti elementi positivi. La confessione può essere valorizzata ma ha "rilevanza mediata" e può essere esclusa se contraddetta da elementi di disvalore o se si configura come mera strategia utilitaristica

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis; ha modificato i criteri per la concessione delle attenuanti generiche richiedendo elementi positivi concreti

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede un'attenuante speciale per chi collabora per evitare conseguenze ulteriori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la giurisprudenza richiede una collaborazione reale e utile alle indagini, non basta la sola confessione o resipiscenza né la descrizione di circostanze marginali

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la giurisprudenza richiamata chiarisce che non è necessaria la commissione dei 'reati-fine' per configurare la partecipazione all'associazione, né perché tali reati siano stati contestati al singolo partecipante

  • art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsioni sulle censure in Cassazione (inosservanza/erronea applicazione della legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure proposte fossero, in gran parte, meri tentativi di rivalutazione del merito non ammissibili

  • art. 3 legge n. 146/2006

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai profili di reato; dal testo della decisione non emerge un'applicazione decisiva differente: le doglianze sono state valutate come ricostruzione alternativa dei fatti e quindi inammissibili

  • artt. 192, 530 comma 2, 533 cod. proc. pen.

    Norme procedurali invocate dalla difesa (esame di atti, requisiti di motivazione ecc.); la Corte ha ritenuto che le doglianze, ove concernenti la valutazione degli elementi di fatto, configurassero una rivalutazione inammissibile in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nei parametri di valutazione delle circostanze attenuanti: la confessione ha valenza nei limiti in cui incide sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria

Massime di principio

  • La sola confessione non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la condotta confessoriale deve essere valorizzata alla luce della gravità del reato, del ruolo del reo e di elementi positivi concreti
  • Differente trattamento sanzionatorio tra coimputati è ammissibile se adeguatamente motivato sulla base di oggettive differenze nel contenuto e nella utilità delle dichiarazioni o del contributo probatorio
  • Nelle fattispecie di associazione per delinquere non è necessario che il singolo sia riconducibile alla commissione dei 'reati fine' per affermarne la partecipazione: possono essere sufficienti elementi indiziari sulla partecipazione alla struttura associativa
  • Per ottenere l'attenuante speciale di collaborazione (es. art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998) è richiesto un contributo informativo concreto e utile alle indagini; confessioni e informazioni già note o marginali non bastano
  • La Corte di Cassazione non procede a una rinnovata valutazione del merito dei fatti: sono inammissibili i ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria o la preferibilità di una ricostruzione alternativa, salvo vizi di motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Le doglianze meramente 'rivalutative' della prova e delle valutazioni di credibilità fronteggiate da una motivazione congrua e non manifestamente illogica vengono dichiarate inammissibili

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