Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26185/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva impugnato la delibera assembleare che, nel riparto delle spese di riscaldamento, gli addebitava anche i consumi nonostante egli si fosse distaccato dall'impianto centralizzato. Chiedeva inoltre di accertare la legittimità del distacco e l'assenza di squilibri o aggravi di spesa per gli altri partecipanti, così da limitare la sua contribuzione alle sole spese di conservazione e manutenzione straordinaria dell'impianto. Il condominio si era costituito e aveva proposto domanda riconvenzionale per accertare l'illegittimità del distacco per violazione dell'art. 1118 c.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, assumendo che la mancata partecipazione del condominio alla mediazione dovesse determinare l'improcedibilità della sola domanda riconvenzionale; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale e deliberativa del condominio, sostenendo che l'amministratore non fosse legittimato a resistere senza previa autorizzazione assembleare e che la successiva ratifica fosse tardiva o deliberata senza la maggioranza richiesta; 3) violazione dell'art. 1118 c.c. e delle norme sulla prova, contestando l'affermazione di illegittimità del distacco e la valutazione della consulenza tecnica, con l'assunto che vi fosse prova dell'autorizzazione condominiale e dell'assenza di pregiudizi tecnici ed economici.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'onere di attivare la mediazione grava su chi introduce l'azione, cioè sull'attore, e comunque nelle controversie condominiali l'amministratore può partecipare alla mediazione solo previa delibera assembleare; la mancata partecipazione con tale delibera non integra un semplice mancato accordo, ma rende giuridicamente impossibile la procedura. Ha respinto il secondo motivo perché l'amministratore, sia nel resistere all'impugnazione della delibera sia nel resistere alla domanda relativa al distacco dall'impianto comune, era pienamente legittimato senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il distacco dall'impianto centralizzato è legittimo solo se il condomino prova l'assenza di notevoli squilibri di funzionamento e di aggravi di spesa per gli altri; il Tribunale aveva accertato in fatto, sulla base della consulenza tecnica, che tale prova non era stata fornita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1118 c.c.

    "il condomino può rinunciare all'utilizzazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini"

    Il distacco è consentito solo se il condomino prova l'assenza di squilibri tecnici e di aggravi economici per gli altri partecipanti; in difetto, il distacco è illegittimo.

  • art. 5, d.lgs. n. 28/2010

    La mediazione obbligatoria deve essere esperita da chi intende esercitare in giudizio l'azione; l'onere di attivazione grava sull'attore.

  • art. 4, d.lgs. n. 28/2010

    L'istanza di mediazione deve indicare organismo, parti, oggetto e ragioni della pretesa, confermando che l'iniziativa è di chi propone la domanda.

  • art. 71-quater disp. att. c.c.

    Nelle controversie condominiali la partecipazione dell'amministratore alla mediazione richiede previa delibera assembleare con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.; senza tale delibera la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

  • art. 1130 c.c.

    L'amministratore, nell'esecuzione e difesa delle deliberazioni assembleari, agisce nell'ambito delle proprie attribuzioni e può resistere in giudizio senza autorizzazione assembleare.

  • art. 1131 c.c.

    L'amministratore ha legittimazione passiva per le liti che concernono le parti comuni dell'edificio e gli interessi comuni dei condomini.

  • art. 1136 c.c.

    È richiamato solo per la maggioranza necessaria alla delibera che autorizza la partecipazione dell'amministratore alla mediazione.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    Il ricorrente lo invoca per contestare la validità delle deleghe e il quorum assembleare, ma la censura è ritenuta assorbita dalla legittimazione dell'amministratore.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività della ratifica, ma la Corte esclude che fosse necessaria una ratifica assembleare.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato per censurare la valutazione della prova e della consulenza tecnica, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di merito.

  • art. 196 c.p.c.

    È richiamato insieme agli artt. 116 c.p.c. e 2735 c.c. per contestare la consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 2735 c.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione alla valenza probatoria delle risultanze tecniche, ma senza incidere sulla decisione.

  • art. 2, d.lgs. n. 220/2012

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 1, lett. l), d.P.R. n. 412/1993

    È richiamato per affermare la possibilità di installare un impianto termico autonomo previo distacco dall'impianto centralizzato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi di questa norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di attivare il procedimento grava sulla parte che introduce l'azione; la mancata partecipazione del convenuto alla mediazione non determina automaticamente l'improcedibilità della sua eventuale domanda riconvenzionale se egli non è il soggetto su cui incombe l'iniziativa conciliativa.
  • Nel condominio, la partecipazione dell'amministratore alla mediazione nelle liti rientranti nell'art. 71-quater disp. att. c.c. richiede una preventiva delibera assembleare adottata con la maggioranza prescritta; senza tale delibera, la procedura non può ritenersi utilmente esperita.
  • L'amministratore di condominio è legittimato a resistere in giudizio sia alle impugnazioni delle delibere assembleari sia alle controversie relative ai beni o interessi comuni, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, quando agisce nell'ambito delle attribuzioni proprie.
  • Il condomino che intenda distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento ha l'onere di provare che il distacco non produce notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini; in difetto di tale prova, il distacco è illegittimo.
  • La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti tecnici del distacco dall'impianto comune, quando sorretta da motivazione congrua e da consulenza tecnica, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiAmministratore di condominioProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.