Cassazione Civile, Ordinanza n. 17305/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la TARSU per l'anno 2008. La CTR Calabria aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, riducendo di un terzo il tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che una precedente sentenza resa su annualità diverse avrebbe formato giudicato anche sulla pretesa relativa al 2008; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 62 del d.lgs. 507/1993 in tema di superficie tassabile. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando, sempre ai sensi degli artt. 62, 66, 70 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 38 del regolamento comunale TARSU, la riduzione tariffaria riconosciuta in ragione della stagionalità dell'attività svolta dalla contribuente. La Procura generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, per conseguenza, anche il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il giudicato invocato riguardava annualità diverse e non poteva estendersi a elementi variabili della fattispecie tributaria; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la successiva impugnazione dell'avviso di accertamento tipico aveva fatto venire meno l'interesse a coltivare il giudizio sull'atto prodromico facoltativamente impugnato. Il ricorso incidentale del Comune è stato a sua volta dichiarato inammissibile perché assorbito. Le spese sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
il giudicato su annualità diverse può spiegare effetti solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, non per elementi variabili della fattispecie tributaria riferiti a singoli periodi d'imposta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato dal ricorrente come disciplina della superficie oggetto di tassazione TARSU
artt. 62, 66, 70 d.lgs. 507/1993
norme invocate nel ricorso incidentale in tema di determinazione/riduzione della tariffa TARSU
art. 38 regolamento comunale TARSU
richiamato dal Comune a sostegno della censura sulla riduzione tariffaria
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ciò non esclude l'impugnazione di atti atipici che rendano nota la pretesa tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato opera per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta per difetto di interesse
Massime di principio
- In materia di imposte periodiche, il giudicato formatosi su annualità precedenti o diverse fa stato nel giudizio successivo solo quanto a fatti costitutivi della fattispecie tributaria tendenzialmente permanenti; non si estende invece agli elementi variabili o ai presupposti di fatto riferiti al singolo periodo d'imposta.
- L'eccezione di giudicato non può essere accolta quando il precedente decisum concerna avvisi relativi ad annualità diverse e la questione dedotta attenga a circostanze specifiche della diversa annualità in contestazione.
- Nel processo tributario, la facoltà di impugnare atti impositivi atipici non esonera il contribuente dall'onere di impugnare successivamente l'atto tipico che sostituisce o consolida la pretesa fiscale; l'impugnazione dell'atto tipico fa venire meno l'interesse alla decisione sull'atto prodromico facoltativamente impugnato.
- Se il motivo di ricorso investe un capo ormai privo di interesse per effetto della sopravvenuta impugnazione dell'atto tipico, il motivo è inammissibile e tale sopravvenuta inammissibilità non comporta il raddoppio del contributo unificato.
- Se il ricorso principale è inammissibile per ragioni che assorbono le censure del ricorso incidentale, anche quest'ultimo può essere dichiarato inammissibile per assorbimento.
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