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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36486/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva partecipato a una procedura pubblica relativa a un patto territoriale nel settore agricoltura e pesca, ottenendo un finanziamento per la costruzione di due nuove imbarcazioni dopo aver offerto in ritiro quattro vecchi navigli. Anni dopo il Ministero competente aveva revocato il contributo e disposto il recupero delle somme, ritenendo l’erogazione illegittima per contrasto con la normativa comunitaria richiamata. La società aveva impugnato la revoca davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione del legittimo affidamento e l’illegittimità dell’autotutela; il TAR aveva accolto, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione qualificando la fattispecie come decadenza/recupero di indebito, non come autotutela annullatoria. In Cassazione la società ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, con due censure: la prima sostenendo che la controversia apparteneva alla giurisdizione ordinaria perché inerente a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo; la seconda deducendo, in via subordinata, eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato per avere riqualificato l’atto come recupero dell’indebito e non come revoca in autotutela.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel giudizio amministrativo, la questione di giurisdizione non fosse stata sollevata in primo grado né devoluta con specifico motivo di appello; pertanto si era formato giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, precludendo il successivo ricorso per motivi di giurisdizione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero, dando inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ma nel caso concreto la questione era preclusa dal giudicato implicito

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    richiamato come base del ricorso per motivi di giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato in tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione

  • art. 9 c.p.a.

    le questioni di giurisdizione nel processo amministrativo devono essere dedotte secondo le preclusioni processuali; se non eccepite in primo grado né devolute in appello, si forma giudicato implicito

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    evocato nel contrapposto inquadramento della vicenda come autotutela annullatoria, ma ritenuto non decisivo ai fini della giurisdizione

  • art. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato come parametro del dedotto eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato come parametro del dedotto eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di ricorso inammissibile

  • Regolamento CE n. 2792/1999, art. 9

    indicato come fonte del contrasto normativo alla base della revoca del contributo

  • Regolamento CE n. 2371/2002, art. 13

    indicato come fonte del contrasto normativo alla base della revoca del contributo

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, se il difetto di giurisdizione non è eccepito in primo grado né dedotto con specifico motivo di appello, la questione resta coperta da giudicato implicito e non può essere successivamente riproposta con ricorso per motivi di giurisdizione.
  • La qualificazione giuridica del provvedimento compiuta dal giudice amministrativo di appello non riapre di per sé il tema della giurisdizione quando, sin dall’origine, la controversia è stata trattata come appartenente alla giurisdizione amministrativa e tale presupposto non è stato contestato nei tempi processuali dovuti.
  • Ai fini del controllo di giurisdizione, rileva la domanda sostanziale proposta e la devoluzione effettiva delle questioni nel processo, non la diversa ricostruzione del rapporto data dal giudice di merito o la diversa etichetta formale del provvedimento amministrativo.
  • L’asserito eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni che avrebbero dovuto essere dedotte come eccezione di giurisdizione nel giudizio amministrativo, se la relativa preclusione si è già consolidata.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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