Cassazione Civile, Ordinanza n. 28500/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti della debitrice principale di un rapporto di conto corrente e del fideiussore, per il saldo passivo del conto. I destinatari del decreto proposero opposizione; il tribunale la rigettò. In appello il fideiussore lamentò: 1) la nullità della fideiussione per violazione della disciplina antitrust, sostenendo che la questione fosse rilevabile d'ufficio e che il contratto dovesse considerarsi integralmente nullo; 2) l'inidoneità, ai fini del decreto ingiuntivo, del solo "estratto di saldaconto" prodotto dalla banca ex art. 50 t.u.b.; 3) la nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione della banca, pur firmato dal cliente; 4) l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali relative ad aperture di credito, interessi, spese e commissioni, nonché la pretesa mancanza di prova dell'apertura di credito; 5) l'omesso esame e/o la nullità per la dedotta tardività dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La Corte d'appello rigettò il gravame. In cassazione il fideiussore ripropose cinque motivi di violazione di legge, omesso esame e vizi processuali, insistendo soprattutto sulla nullità della fideiussione, sull'inidoneità probatoria del saldaconto, sulla necessità della firma della banca e sull'erronea valutazione delle clausole e del fatto processuale relativo alla mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che, in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI oggetto di intese anticoncorrenziali, la nullità non è automaticamente integrale ma può essere solo parziale, limitata alle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo diversa volontà delle parti. Ha quindi ritenuto corretto il rilievo che la questione di nullità fosse stata introdotta tardivamente solo in appello, ma ha osservato che tale tardività non precludeva in astratto il rilievo officioso della nullità parziale; tuttavia il ricorrente continuava a prospettare solo la nullità integrale e comunque il motivo era generico e non investiva tutte le clausole rilevanti. Quanto al credito bancario, la Corte ha ribadito la distinzione tra estratto di saldaconto, idoneo nel solo procedimento monitorio, ed estratto conto, che nel giudizio di opposizione può fondare la prova del credito; poiché in opposizione la banca aveva prodotto gli estratti conto completi, il motivo è stato respinto. Sul difetto di sottoscrizione della banca, la Corte ha applicato il principio, elaborato dalle Sezioni Unite in materia di contratti di intermediazione finanziaria, secondo cui la forma scritta è rispettata se il contratto è sottoscritto dal cliente e la volontà dell'intermediario risulta anche per facta concludentia; pertanto la mancata firma della banca non comportava nullità. Anche le censure sull'interpretazione del contratto di conto corrente e sulla prova dell'apertura di credito sono state respinte perché si risolvevano in una mera contrapposizione tra letture alternative del testo negoziale e in una critica alla valutazione del materiale istruttorio non sindacabile in cassazione. Infine, il quinto motivo è stato respinto per carenza di specificità e autosufficienza, non essendo stati adeguatamente riprodotti gli atti e i motivi di appello rilevanti sul punto della mediazione obbligatoria. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma nel caso di nullità parziale il rilievo officioso opera nei limiti della clausola colpita e non consente di sostituire d'ufficio una domanda di nullità integrale non coltivata dalle parti.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
Le fideiussioni conformi a uno schema predisposto in violazione della disciplina antitrust possono essere colpite da nullità, ma solo in relazione alle clausole che riproducono l'intesa vietata.
La nullità conseguente all'intesa anticoncorrenziale opera sulle clausole collegate allo schema vietato, non sull'intero contratto salvo diversa volontà delle parti.
La nullità investe le sole clausole affette e non l'intero negozio, salvo che risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza quelle clausole.
Il giudice, rilevando una possibile nullità, deve consentire il contraddittorio sulle questioni nuove; tuttavia ciò non muta la natura della nullità dedotta né trasforma una nullità parziale in nullità totale.
Ai fini del procedimento monitorio, il saldaconto può essere idoneo a fondare il decreto ingiuntivo; nel giudizio di opposizione il credito può essere provato anche mediante gli estratti conto completi.
La forma scritta del contratto bancario è soddisfatta anche con la sola sottoscrizione del cliente, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti.
L'interpretazione del contratto è attività di merito; in cassazione non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa interpretazione più plausibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È ammissibile solo una censura di violazione delle regole legali di interpretazione o di specifiche norme di diritto, non una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso di doppia conforme il vizio di omesso esame è precluso, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse; non è comunque censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove.
In caso di sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali richiamati; l'omessa riproduzione dei motivi di appello o degli atti rilevanti rende la censura inammissibile o comunque infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le fideiussioni conformi a intese anticoncorrenziali sono affette, di regola, da nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato; la nullità integrale richiede una specifica base fattuale o una chiara volontà negoziale incompatibile con la sopravvivenza del residuo contratto.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità non consente al giudice di attribuire alle parti un petitum diverso da quello coltivato: se è dedotta la nullità integrale ma la nullità rilevabile è solo parziale, il giudice deve muoversi entro tale perimetro e, in mancanza di un'adeguata istanza, non può sostituire d'ufficio la domanda.
- Nel procedimento monitorio bancario il saldaconto può bastare per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma nell'opposizione il credito può essere provato anche con gli estratti conto completi prodotti successivamente, poiché il giudizio ha natura pienamente cognitiva.
- La forma scritta dei contratti bancari o finanziari è soddisfatta quando il documento è sottoscritto dal cliente e la volontà della banca risulti comunque da comportamenti concludenti, non essendo necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti in senso strutturale.
- In cassazione l'interpretazione del contratto non è rivalutabile come merito: la censura è ammissibile solo se si denunciano specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un omesso esame nei limiti consentiti, non quando si propone una lettura alternativa del testo negoziale.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato e il ricorrente deve indicare e confrontare le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente con riguardo ai fatti processuali: quando si deduce un error in procedendo, occorre riportare gli atti e i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo generico alle contestazioni svolte nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →