Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare, che la contribuente aveva definito la lite mediante procedura agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza che risultasse un diniego dell'Ufficio né una richiesta di trattazione nei termini previsti. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, contestando, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, una deduzione ritenuta illegittima di interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari dei soci nell'ambito di una ristrutturazione societaria. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo non applicabili la disciplina antielusiva e l'abuso del diritto; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., assumendo che la CTR si fosse pronunciata su fatti non oggetto di contestazione nell'avviso, con motivazione apparente o inesistente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe considerato solo l'acquisto delle società coinvolte, trascurando la contestuale emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari funzionali al finanziamento dell'operazione e idonei, secondo l'Ufficio, a trasformare vantaggi fiscali altrimenti non deducibili in interessi passivi deducibili.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base dell'accertamento antielusivo relativo alla deduzione di interessi passivi nell'ambito della ristrutturazione societaria.
Invocato come norma sulla struttura e motivazione della sentenza, in relazione alla dedotta nullità o apparenza della motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria.
Invocato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata della controversia ex art. 6, in assenza di diniego e di istanza di trattazione nei termini, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di cassazione risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, e non vi è diniego dell'Ufficio né tempestiva istanza di prosecuzione, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia assorbe il vaglio delle censure di legittimità, rendendo inutile la decisione sui motivi relativi alla motivazione della sentenza o all'omesso esame di fatti decisivi.
- In presenza di chiusura agevolata della lite, le spese seguono la regola della compensazione interna indicata dal provvedimento, restando a carico di chi le ha anticipate.
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