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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato, in via preliminare, che la contribuente aveva definito la lite mediante procedura agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza che risultasse un diniego dell'Ufficio né una richiesta di trattazione nei termini previsti. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, contestando, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, una deduzione ritenuta illegittima di interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari dei soci nell'ambito di una ristrutturazione societaria. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo non applicabili la disciplina antielusiva e l'abuso del diritto; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., assumendo che la CTR si fosse pronunciata su fatti non oggetto di contestazione nell'avviso, con motivazione apparente o inesistente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe considerato solo l'acquisto delle società coinvolte, trascurando la contestuale emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari funzionali al finanziamento dell'operazione e idonei, secondo l'Ufficio, a trasformare vantaggi fiscali altrimenti non deducibili in interessi passivi deducibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, e non vi è diniego dell'Ufficio né tempestiva istanza di prosecuzione, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia assorbe il vaglio delle censure di legittimità, rendendo inutile la decisione sui motivi relativi alla motivazione della sentenza o all'omesso esame di fatti decisivi.
  • In presenza di chiusura agevolata della lite, le spese seguono la regola della compensazione interna indicata dal provvedimento, restando a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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