Sentenza del 29/11/2023 n. 33191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello della Riscossione Sicilia ritenendo il ricorso originario della contribuente tardivo in relazione alla cartella di pagamento per TARSU (importo Euro 7.976,00 oltre diritti). La ricorrente deduceva plurime censure volte a contestare la regolarità della notificazione della cartella (mancanza della data nella relata, omissione delle generalità e qualifica del notificatore, inidoneità delle copie prodotte, richiesta di esibizione dell'originale, formazione di giudicato interno sugli atti prodromici), nonché la carenza motivazionale della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la nuova eccezione sollevata solo in memoria (omessa produzione della procura dell'agente della riscossione al direttore generale) e ha accolto il primo motivo relativo alla carenza motivazionale della sentenza di merito sul punto della regolarità della notificazione. Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario; nella vertenza la Corte di merito aveva ritenuto il termine decorso sulla base della data di notificazione indicata, motivo per cui la tempestività del ricorso originario era centrale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norme processuali tributarie invocate in relazione alle modalità decisorie; nel caso sono state richiamate in connessione alla valutazione delle eccezioni del contribuente e alla motivazione della sentenza.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati
Principio secondo il quale la notificazione è condizione di efficacia (conoscibilità) e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo; quindi il mero vizio di notificazione non annulla automaticamente l'efficacia dell'atto se il destinatario è comunque venuto a conoscenza e ha impugnato tempestivamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Disciplina la notificazione degli atti tributari (relata, modalità). Nel processo emerge che la prova della regolare notificazione grava sull'agente della riscossione e il giudice deve valutare la completezza della relata e della documentazione probatoria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo attinente alla carenza motivazionale della decisione di secondo grado.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di cassazione: ha esclusiva funzione di chiarire motivi già enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Perciò l'eccezione sollevata solo in memoria è stata dichiarata inammissibile.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; nella vicenda si afferma che l'agente della riscossione deve fornire la prova della regolare notificazione, mentre il contribuente può disconoscere la conformità delle copie prodotte.
Costituzione, art. 111, comma 6
Imposizione del 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Commissione regionale fosse insufficiente e quindi cassabile.
Massime di principio
- La semplice constatazione di una data di notifica da parte del giudice d'appello non è sufficiente: se la regolarità della notificazione è contestata occorre motivare analiticamente la valutazione delle risultanze probatorie (relata, copie, disconoscimento).
- La notificazione è condizione di efficacia dell'atto tributario, ma il mero vizio della notificazione non annulla automaticamente l'atto se il destinatario ha avuto conoscenza e ha impugnato nei termini; tuttavia questo va accertato e motivato dal giudice.
- L'onere di provare la regolarità della notificazione grava sull'agente della riscossione; la produzione di copie richiede la possibilità di dimostrarne la conformità all'originale o l'esibizione dell'originale se richiesta dal giudice.
- Nuove questioni introdotte solo in memoria in Cassazione (ex art. 378 c.p.c.) sono inammissibili: le deduzioni devono essere formulate compiutamente nell'atto di ricorso per cassazione.
- Una sentenza di merito priva di motivazione adeguata (motivazione apparente o carente) è cassabile e la causa va rinviata per nuovo esame: dunque la correttezza formale e sostanziale della motivazione è passo obbligato per decisioni che incidono sui termini processuali.
- In situazioni analoghe conviene al contribuente: contestare subito e documentatamente la notificazione (disconoscere copie, richiedere esibizione dell'originale, evidenziare mancanze nella relata) e, al contempo, il soggetto notificatore deve curare la produzione di prove idonee e complete sulla catena di notificazione.
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