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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31664/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti della Provincia e successivamente transitati alla Regione Toscana per effetto del riordino delle funzioni provinciali, avevano agito nei soli confronti della Provincia chiedendo il pagamento di un compenso incentivante previsto da una determina dirigenziale, in relazione all’attività svolta in gruppi di lavoro per la redazione di piani di gestione SIR/ZPS collegati al piano ittico e faunistico venatorio. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva della Provincia, ritenendo che, dopo il trasferimento di funzioni, dipendenti e risorse alla Regione, il rapporto dovesse considerarsi riferibile al nuovo ente, e che la normativa regionale che pretendeva di mantenere in capo alla Provincia il contenzioso pendente fosse caduta per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale. Con il primo motivo i lavoratori hanno denunciato violazione dell’art. 136 Cost., dell’art. 30 l. n. 87/1953, dell’art. 11 disp. prel. c.c. e degli artt. 5 e 111 c.p.c., sostenendo che la pronuncia di incostituzionalità non potesse incidere su un rapporto ormai esaurito e che la legittimazione passiva fosse consolidata al momento della notificazione del ricorso introduttivo alla Provincia, la quale non aveva contestato la propria legittimazione. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 134 Cost., dell’art. 1 l. cost. n. 1/1948 e dell’art. 10, comma 2, l.r. Toscana n. 22/2015, sostenendo che tale disposizione dovesse escludere il trasferimento alla Regione dei crediti già scaduti prima del 1 gennaio 2016, data del trasferimento delle funzioni, e quindi mantenere in capo alla Provincia il debito nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale produce effetti retroattivi sui rapporti processuali non ancora esauriti: al momento della decisione della Consulta il giudizio era ancora pendente, sicché la legittimazione passiva della Provincia non poteva dirsi definitivamente consolidata e andava valutata alla luce della normativa risultante dopo la pronuncia costituzionale. Ha inoltre escluso che la questione fosse assimilabile ai casi in cui viene in rilievo soltanto il vizio del patrocinio o della procura alle liti, perché qui si controverteva della legittimazione passiva in senso sostanziale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione restrittiva dell’art. 10, comma 2, l.r. Toscana n. 22/2015: la disposizione, letta in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 110/2018 e con l’art. 1, comma 96, lett. c), l. n. 56/2014, non può essere estesa fino a ricomprendere i crediti ancora contestati e sub iudice, ma si riferisce ai soli rapporti definiti, con liquidazione già ultimata o comunque privi di contestazione. La Provincia è stata quindi confermata quale parte vittoriosa ed è stata condannata alle spese in favore della parte resistente processuale? No: nel dispositivo la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 1, Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale esplica effetti sul rapporto processuale non ancora esaurito, incidendo sulla disciplina applicabile al giudizio pendente.

  • art. 30, comma 3, L. n. 87/1953

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’irrilevanza retroattiva della decisione costituzionale; la Corte ne esclude la portata nel caso di rapporto processuale ancora pendente.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per sostenere la non retroattività; la Corte afferma invece la retroattività della pronuncia costituzionale sulla norma processuale ancora sub iudice.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso è esclusa perché il trasferimento di funzioni, dipendenti e risorse era già avvenuto prima dell’avvio del giudizio.

  • art. 134 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al controllo di costituzionalità e ai suoi effetti sulla normativa regionale.

  • art. 1, comma 1, L. cost. n. 1/1948

    Richiamato nel secondo motivo in tema di sindacato di costituzionalità; non accolto l’assunto dei ricorrenti circa l’inefficacia della pronuncia.

  • art. 10, comma 2, L.R. Toscana n. 22/2015

    "Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento"

    Va interpretato restrittivamente, alla luce della sentenza Corte cost. n. 110/2018, come riferito ai soli debiti/crediti relativi a rapporti definiti, con liquidazione ultimata o comunque privi di contestazioni; non si estende ai crediti ancora sub iudice.

  • art. 10, comma 3, L.R. Toscana n. 22/2015

    È stato dichiarato incostituzionale; non può più fondare la permanenza del contenzioso in capo alla Provincia.

  • art. 11-bis, comma 5, L.R. Toscana n. 22/2015

    È stato dichiarato incostituzionale; non può più mantenere in capo alla Provincia il contenzioso in corso.

  • art. 1, comma 96, lett. c), L. n. 56/2014

    Stabilisce che, con il subentro nella funzione, vi è successione ex lege anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.

  • art. 108, comma 1, Cost.

    La Corte costituzionale ha affermato che le Regioni non possono interferire con la materia giurisdizionale e processuale, riservata alla legge statale.

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    La disciplina della successione nelle controversie pendenti attiene alle norme processuali, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale incide anche sui rapporti processuali pendenti al momento della decisione della Corte costituzionale, salvo che il rapporto sia già esaurito o coperto da giudicato.
  • La legittimazione passiva va verificata in base al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e può essere rilevata d’ufficio; non si consolida solo perché la parte evocata in giudizio non abbia contestato la vocatio in ius.
  • Le norme regionali che disciplinano il trasferimento di funzioni tra enti territoriali non possono interferire con la disciplina processuale della successione nei giudizi pendenti, riservata alla competenza statale.
  • Le clausole regionali che escludono dalla successione determinati crediti o debiti devono essere interpretate restrittivamente quando una pronuncia costituzionale imponga la successione del nuovo ente anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso.
  • Un credito relativo a prestazioni ancora contestate e non definitivamente liquidate non rientra, in mancanza di espressa previsione costituzionalmente compatibile, tra i rapporti sottratti alla successione ex lege.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAltre ipotesi pubblico impiego
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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