Cassazione Civile, Ordinanza n. 17771/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente di una società elettrica, iscritto a un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla prestazione pensionistica in capitale, sostenendo che una parte delle somme erogate costituisse "rendimento" tassabile con l'aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale. L'Amministrazione aveva negato il rimborso. Dopo un primo rigetto in CTP e CTR, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio imponendo di verificare, in concreto, se e in quale misura le somme indicate come rendimento derivassero da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva accolto l'appello degli eredi, ritenendo sufficiente la documentazione proveniente dall'ente che gestiva il bilancio della società e valorizzando l'assenza di ulteriori prove a disposizione dei contribuenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancata attuazione del principio di diritto del giudice di rinvio, nonché violazione delle norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva accertato né l'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato né il quantum del rendimento effettivamente ascrivibile a tali investimenti, limitandosi ad attribuire tout court l'aliquota del 12,5% all'intero importo indicato nella certificazione aziendale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto già fissato dalle Sezioni Unite e non aveva svolto l'indagine necessaria sull'an dell'investimento del capitale accantonato e sul quantum del rendimento effettivamente prodotto da investimenti di mercato. Rilevato che non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo degli eredi contro il diniego di rimborso. Le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.
Norme richiamate
Il giudice di legittimità può cassare e decidere direttamente la causa quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel rispetto della ragionevole durata del processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1992, n. 124
Richiamato nel quadro della disciplina dei fondi pensione integrativi e del trattamento fiscale delle prestazioni.
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato insieme alle altre norme fiscali applicabili al trattamento delle prestazioni previdenziali integrative.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione.
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla parte ricorrente come norma che, nel testo applicabile ratione temporis, disciplinava i redditi di capitale.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento da investimento del capitale accantonato sul mercato.
L'onere di provare la parte della prestazione ascrivibile a rendimenti da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Nei fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti, la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo alle somme che rappresentino rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla mera differenza aritmetica tra quanto versato e quanto erogato.
- Il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al principio di diritto fissato dalla Cassazione; se omette l'accertamento richiesto sull'effettiva provenienza delle somme, incorre in violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Chi chiede il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla prestazione previdenziale ha l'onere di provare, quale attore in senso sostanziale, la quota della somma effettivamente imputabile a rendimenti di mercato; non è sufficiente una certificazione aziendale generica o una relazione attuariale priva di indicazione dei criteri di calcolo.
- La certificazione che si limiti a rappresentare la redditività complessiva del patrimonio dell'ente non dimostra, di per sé, che il fondo abbia investito il capitale accantonato del singolo aderente sul mercato né consente di identificare il rendimento imponibile con aliquota del 12,5%.
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