Cassazione Civile, Ordinanza n. 31033/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso, presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, per imposte IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1990-1992, sostenendo il diritto alla restituzione in ragione delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La CTP aveva riconosciuto il rimborso delle sole imposte dirette; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo tempestiva l'istanza e sussistenti i presupposti del rimborso, anche in relazione alla soglia minima prevista dal diritto UE. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) inammissibilità del ricorso originario per mancata indicazione del quantum e per difetto di prova della trattenuta, con conseguente nullità della sentenza; 2) violazione della disciplina sugli aiuti di Stato e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il beneficio non spetti ai percettori di redditi di lavoro autonomo e, comunque, che mancasse la prova dei presupposti del regime de minimis o dell'assenza di sovracompensazione; 3) violazione della normativa sopravvenuta che avrebbe dimezzato l'ammontare del rimborso, da applicarsi anche al giudizio in corso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni di fatto non trattate nei giudizi di merito e comunque non autosufficientemente dedotte, non essendo stato riportato né prodotto il contenuto della domanda di rimborso. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva verificato i presupposti richiesti dal diritto dell'Unione per la compatibilità dell'aiuto: il contribuente doveva provare, secondo il caso, il rispetto del limite de minimis oppure la ricorrenza delle condizioni dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, inclusa l'ubicazione della sede operativa nell'area colpita e l'assenza di sovracompensazione del danno. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la sopravvenuta disciplina sui limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo del diritto già accertato nel processo, ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza. Ne è seguito l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
norma agevolativa invocata per ottenere il rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990; la sua applicazione deve essere verificata anche alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 21
disciplinano requisiti dell'atto introduttivo e impugnabilità del silenzio-rifiuto; nel caso, la Corte ha ritenuto inammissibile in cassazione la contestazione fondata su questioni non dedotte e non autosufficientemente riprodotte.
richiamato per ribadire che grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti di fatto della spettanza del beneficio e, in particolare, il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina UE.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
norma richiamata in relazione alla disciplina del rimborso e ai limiti applicativi; il relativo regime non consente di prescindere dalle condizioni di compatibilità eurounitaria dell'aiuto.
D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies
norma sopravvenuta che ha inciso sui limiti quantitativi dei rimborsi, ma solo sul piano esecutivo e non sul titolo del diritto fatto valere nel giudizio pendente.
legge di conversione della disciplina sopravvenuta; la Corte ne esclude l'applicazione ai giudizi in corso in assenza di disposizioni transitorie.
VI Dir. n. 77/338/CEE
richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina europea degli aiuti, ma la Corte centra il ragionamento sulla compatibilità del beneficio con le regole UE sugli aiuti di Stato.
art. 107 TFUE
art. 107, par. 2, lett. b)
consente la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché ne ricorrano i presupposti e sia evitata la sovracompensazione.
art. 108 TFUE
richiamato nel motivo di ricorso in tema di aiuti di Stato.
Reg. CE n. 1407 del 2013
richiamato per la disciplina del regime de minimis applicabile agli aiuti di importo limitato.
Reg. CE n. 717 del 2014
richiamato per il regime de minimis nel settore specifico indicato nel ricorso.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la compatibilità del beneficio con la disciplina eurounitaria, distinguendo tra regime de minimis e aiuti destinati a compensare danni da calamità naturali.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i presupposti di spettanza dell'agevolazione e, in particolare, che l'aiuto non superi le soglie de minimis oppure che ricorrano le condizioni di compatibilità previste dall'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, compresa l'assenza di sovracompensazione.
- La nozione eurounitaria di impresa, rilevante ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, comprende chiunque eserciti un'attività economica sul mercato, anche il professionista che svolga attività intellettuale protetta.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che introducano per la prima volta questioni di fatto non esaminate nei gradi di merito, specie se il ricorrente non dimostri di averle tempestivamente dedotte e non riproduca gli atti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza.
- Una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo del diritto già accertato nel giudizio di cognizione, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza, salvo espressa disciplina transitoria contraria.
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