Cassazione Civile, Ordinanza n. 33744/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un verbale di accertamento elevato da agenti dell'ente resistente, relativo alla presunta realizzazione di un ampliamento e di una sopraelevazione di una costruzione in muratura in fascia di rispetto stradale, con richiamo alle norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione. Il destinatario del verbale propose prima opposizione, poi querela di falso avverso la parte del verbale che attestava l'ampliamento/sopraelevazione, sostenendo che i lavori eseguiti erano soltanto interventi di miglioramento sismico e che non vi era stato alcun incremento volumetrico o di superficie. Il Tribunale accolse la querela e dichiarò la falsità del verbale nella parte contestata. In appello la società resistente dedusse, tra l'altro, nullità della riassunzione, giudicato esterno, insufficienza della prova della falsità, omessa considerazione di atti tecnici e fotografici. La Corte d'appello riformò integralmente la decisione e rigettò la querela di falso, ritenendo non raggiunta la prova della falsità dell'attestazione contenuta nel verbale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciò: ultrapetizione per avere la Corte d'appello affermato l'inutilizzabilità della querela di falso; violazione dell'art. 2700 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli agenti avessero attestato un fatto percepito direttamente; violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, assumendo che la falsità fosse stata invece dimostrata dalla CTU e da altri elementi; violazione degli stessi principi nonché delle regole sugli atti amministrativi per avere la Corte valorizzato un punto fiduciale catastale e una fotografia allegata, nonostante l'annullamento successivo del punto fiduciale. La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, chiarendo che la Corte territoriale aveva deciso nel merito della querela di falso, non sulla sua ammissibilità; che il verbale gode di fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale, mentre qui la contestazione attiene a una valutazione tecnica non immediatamente percettiva; che nel giudizio di falso l'onere di provare la falsità grava sul querelante; e che la fotografia allegata al punto fiduciale costituiva autonoma prova dello stato dei luoghi, non inficiata dall'annullamento successivo del punto fiduciale, salvo disconoscimento della sua conformità, che non risulta effettuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello della resistente e rigettato la querela di falso. Ha inoltre condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione poggia sull'affermazione che la censura non riguardava un vizio di ammissibilità della querela, ma la mancata prova della falsità del verbale; che il verbale non copriva con fede privilegiata un apprezzamento tecnico complesso; che la prova della falsità non era stata raggiunta; e che la fotografia allegata al punto fiduciale catastale aveva autonoma valenza probatoria ex art. 2712 c.c.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice di merito rigetta la querela di falso per mancata prova della falsità e non per asserita inammissibilità non devoluta.
Disciplina i requisiti formali di ammissibilità della querela di falso, distinti dal suo merito.
L'autorizzazione alla querela in via incidentale presuppone l'interpello della parte che ha prodotto il documento e la sua volontà di avvalersene.
Quando la querela di falso incidentale è ritenuta ammissibile e rilevante, il giudizio va sospeso e le parti rimesse al tribunale competente.
L'ordinanza sull'ammissibilità della querela non passa in giudicato e può essere riesaminata nella decisione della causa.
La fede privilegiata copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza, o conoscibili senza margini di apprezzamento, non le valutazioni tecniche o gli apprezzamenti complessi.
Nel giudizio di falso l'onere di provare la falsità del documento grava sulla parte che propone la querela; non vi è violazione della norma quando il giudice ritenga non raggiunta la prova.
La fotografia ha efficacia probatoria della conformità ai luoghi rappresentati; per contestarla non basta negare i fatti, occorre disconoscere la conformità della riproduzione.
art. 21-nonies della legge n. 241/1990
Il ricorrente lo richiama per contestare l'utilizzabilità di un punto fiduciale catastale annullato, ma la Corte ritiene che ciò non incida sulla valenza probatoria della fotografia che rappresenta uno stato di fatto.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di falso l'ammissibilità della querela va distinta dal suo merito: il giudice può respingere la domanda perché non è stata provata la falsità del documento anche se la querela era formalmente proponibile.
- La fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c. copre soltanto i fatti che il pubblico ufficiale ha percepito direttamente o che ha potuto conoscere senza valutazioni tecniche; non copre gli apprezzamenti discrezionali o tecnici su circostanze complesse.
- L'onere di provare la falsità del documento impugnato incombe sul querelante; la mera alternativa ricostruzione dei fatti o la diversa lettura delle risultanze istruttorie non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c.
- La censura in cassazione che chieda una nuova valutazione delle prove è inammissibile quando mira soltanto a sostituire una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito.
- La fotografia costituisce prova documentale autonoma dello stato dei luoghi rappresentati; per contestarne l'efficacia non basta contestare il fatto storico da essa desumibile, ma occorre specificamente disconoscerne la conformità ex art. 2712 c.c.
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