Cassazione Civile, Ordinanza n. 10763/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi sulla base dell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 (c.d. redditometro), fondato sulla disponibilità di beni ritenuti indici di capacità contributiva: abitazione principale, tre unità immobiliari, autoveicolo, imbarcazione e acquisto di immobile. La C.T.P. aveva annullato gli avvisi; la C.T.R. aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ma motivando con richiami ai principi sugli studi di settore e al relativo contraddittorio preventivo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice d’appello avesse deciso la controversia come se riguardasse studi di settore, invece che un accertamento sintetico redditometrico, così errando nell’individuazione del thema decidendum e nel governo dell’onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la C.T.R. aveva confuso il reddometro con gli studi di settore, applicando al caso principi non pertinenti e formulando una motivazione incoerente rispetto all’effettivo oggetto dell’accertamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai corretti principi in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per censurare l’errata individuazione dell’oggetto del giudizio da parte del giudice di merito.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina l’accertamento sintetico del reddito (redditometro); introduce una presunzione legale relativa fondata su indici di capacità contributiva e pone a carico del contribuente la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme o dell’inesistenza/minore entità del reddito presunto.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: nell’accertamento sintetico il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto agli indici di capacità contributiva valorizzati dall’Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come norma processuale per la denuncia del vizio di nullità della sentenza/procedimento derivante dall’errata individuazione del thema decidendum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Evocato nel ragionamento della Corte per distinguere i vizi di violazione di legge da quelli processuali, in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti allegati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la diversa ipotesi di omessa considerazione di un fatto decisivo, distinta dal vizio processuale in esame.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Testo normativo di riferimento per la disciplina dell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
d.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010
Indicato come termine temporale di riferimento del regime dell’art. 38 applicabile ratione temporis.
Richiamata come riferimento temporale del testo dell’art. 38 vigente ratione temporis.
d.m. 10 settembre 1992
Richiamato come uno dei decreti ministeriali che individuano gli indici del redditometro.
d.m. 19 novembre 1992
Richiamato come uno dei decreti ministeriali che individuano gli indici del redditometro.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 la disponibilità di specifici beni o servizi costituisce indice legale di capacità contributiva: accertata la sussistenza degli indici, l’Ufficio non deve fornire ulteriori prove, restando al contribuente l’onere della prova contraria.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera dimostrazione di avere avuto ulteriori disponibilità economiche, ma richiede elementi documentali idonei a dimostrare la non imponibilità di tali somme o la loro riferibilità concreta alle spese/incrementi contestati, anche con riguardo alla durata del possesso delle risorse.
- Nel giudizio relativo a un accertamento redditometrico il giudice non può applicare i principi propri degli studi di settore: si tratta di istituti diversi, con differenti presupposti, natura delle presunzioni e regime del contraddittorio.
- L’errata individuazione del thema decidendum da parte del giudice di merito, quando comporti violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o applicazione di una disciplina normativa non pertinente, integra un vizio denunciabile come nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.
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